Pubblicato su Plus Plus Fisco, Il Sole 24Ore
D: In relazione al divieto di compensazione di crediti erariali su F24 in presenza di debiti iscritti a ruolo per ammontare superiore a 1.500 euro, nel caso in cui sia concessa una rateizzazione del debito a ruolo e non siano state pagate alcune rate (es. 3 rate di importo superiore a 1.500 euro) senza che comunque sia revocata o decaduta la rateazione concessa (in quanto è previsto che sia possibile saltare fino ad 8 rate prima di decadere dal beneficio), si chiede se sia possibile effettuare compensazione orizzontale su F24 senza incorrere nelle sanzioni di cui all’art. 31, D.L. 78/2010, convertito con modifiche nella L. 122/10.
R: In merito al quesito sottoposto, si evidenzia che nell’ipotesi in cui il mancato pagamento alla scadenza riguardi una o più rate però il piano di rateazione risulti ancora in essere, rileva, al fine del raggiungimento del limite di euro 1.500, soltanto la rata (o le rate) scaduta (a tal riguardo, vedasi la Circolare dell’Agenzia delle Entrate dell’11 marzo 2011, n. 13/E). Pertanto, nel caso in oggetto non sarà possibile procedere alla compensazione orizzontale dei crediti tributari dal momento che le tre rate non pagate alla scadenza sono di importo superiore a 1.500 euro. Infine, si ricorda che l’attuale formulazione dell’art. 19, co. 3, DPR 602/1973, prevede che la decadenza dalla dilazione si verifichi a seguito del mancato versamento di cinque rate, anche non consecutive.
Per maggiori informazioni rivolgiti ai nostri esperti di consulenza aziendale all’indirizzo info@admassociati.it