In particolare, prima di proseguire oltre vogliamo sottolineare il fatto che, trattandosi di cessione comunitaria è corretto procedere con emissione di fattura “non imponibile” ex articolo 41 D.L. n. 331/1993, purché si sia nelle condizioni di dimostrare l’avvenuta uscita della merce dal territorio nazionale, nel caso in cui la spedizione sia affidata a soggetti terzi.
Proprio su quest’ultimo aspetto, vogliamo richiamare la vostra attenzione sul fatto che qualora la consegna della merce al cliente finale comunitario sia affidata a soggetti terzi, la normativa vigente è alquanto lacunosa, e non di certo esaustiva come nelle ipotesi di esportazione Extra U.E.: il tutto ruota, sostanzialmente, attorno al concetto abbastanza aleatorio di “massima diligenza” adottabile da parte del cedente.
Non a caso, infatti, poiché la spedizione è demandata ad un soggetto terzo, riteniamo opportuno non solo far scortare la merce in questione dai documenti di trasporto (DDT e lettera di vettura CMR), ma anche la pretesa della restituzione di copia degli stessi timbrati e sottoscritti per ricevuta dal destinatario (cliente finale).
E’ evidente che la materialità e l’effettività dell’operazione non possono dirsi comprovate con certezza in presenza di questo genere di documenti, ma parimenti riteniamo che la messa a disposizione di questi carteggi controfirmati possa far sì di ritenere assolto l’obbligo di aver adottato ragionevoli misure per scongiurare il coinvolgimento in una frode I.V.A., o in presunzioni di inadempienza degli obblighi di versamento dell’imposta sul valore aggiunto (sul punto si veda l’orientamento della Corte di Giustizia Europea nei casi Collèe, Teleos, Twoh International).