Il Legislatore (D.Lgs. 14/2019) ha definitivamente chiarito la possibilità per i soci di S.r.l. di denunciare al Tribunale l’amministratore o gli amministratori della propria società ex art. 2409 c.c. Questo procedimento, che in passato alcuni ritenevano riservato alla S.p.A., è destinato a divenire una delle armi più temibili nelle mani dei soci.
La possibilità di ricorrere all’intervento del Tribunale deriva dalla necessità di tutelare l’interesse pubblico alla corretta gestione della società. Ciò con riguardo, soprattutto (ma non solo), agli aspetti economici e contabili della vita sociale.
Il presupposto per l’esercizio dell’azione è il c.d. “fondato sospetto” di gravi violazioni perpetrate dagli amministratori nella gestione. Tali violazione dovranno comportare un danno, anche potenziale, per la società o una sua controllata.
Per essere rilevanti ai fini della denuncia, le suddette irregolarità dovranno possedere, inoltre, particolari caratteristiche. Le violazioni dovranno essere, innanzi tutto, “attuali”. Ciò significa che non si potrà procedere con la denuncia nel caso in cui le violazioni non fossero ancora in corso di esecuzione, magari nella forma di una scorretta abitudine gestoria. Le irregolarità dovranno riguardare, inoltre, il mero ambito societario ed essere dannose, in primo luogo, per il patrimonio della società stessa, piuttosto che di soci o terzi.
Le violazioni, peraltro, dovranno essere gravi. La gravità si misurerà sulla frequenza e l’ampiezza delle irregolarità in quanto sarà necessario rinvenire un vero e proprio sistema di operazioni anomale. A questo proposito, sarà esaminata l’intera attività della società, rimanendo irrilevanti eventuali singoli atti isolati.
Per quanto riguarda le S.r.l., la denuncia potrà essere effettuata dai soci titolari di almeno il 10% del capitale sociale. Il procedimento potrà essere attivato anche da un socio amministratore, a patto di possedere almeno il suddetto ammontare di capitale sociale. Non sarà comunque necessario che il socio continui a mantenere tale partecipazione (e nemmeno la qualità di socio) fino al termine del procedimento, ma sarà sufficiente che i requisiti esistano al momento della denuncia.
Gli effetti della denuncia possono essere estremamente rilevanti per la società e potenzialmente devastanti per l’amministratore. Una volta accertate le violazioni, sarà possibile infatti per il Tribunale assumere discrezionalmente i provvedimenti provvisori che riterrà opportuni. Nei casi più gravi il Tribunale potrà persino revocare l’amministratore (o gli amministratori) e nominare un amministratore giudiziario. In quest’ultimo caso, oltre ad occuparsi della gestione della società, l’amministratore giudiziario potrà decidere di promuovere azione di responsabilità nei confronti dell’amministratore.
Si conclude il presente sintetico esame, con un elenco esemplificativo della casistica giurisprudenziale di riferimento. Potranno essere rilevanti, quindi, violazioni inerenti a:
- bilanci falsi nei quali siano state registrate attività o passività inesistenti o non siano state registrate attività o passività esistenti;
- l’omessa pubblicazione del bilancio, ove protratta per più esercizi;
- l’illegittima rivalutazione di poste dell’attivo ovvero l’inclusione in conto economico di ricavi non realizzati;
- l’omessa o manifesta irregolarità nell’esecuzioni di delibere assembleari;
- attività contrarie divieto di agire in concorrenza con la società;
- operazioni dannose nell’ambito del complessivo gruppo societario
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