Quesiti e approfondimenti

Patent box

D: Una società SRL ha definito nel 2018 con l’AdE l’accordo di Ruling per il 2015/16 e 17. Al fine di massimizzare il beneficio, si presenteranno le dichiarazioni integrative per ciascun anno. È possibile fin da subito integrare il modello dei Redditi 2018 anno 2017 con il beneficio Patent Box e compensare dal 16/11/2018? 

R: Dal tenore del quesito si evince che il contribuente con esercizio coincidente con l’anno solare, ha appena sottoscritto nel 2018 un accordo di ruling relativamente a un’opzione che decorre dal 2015, inoltre ha già presentato la dichiarazione dei redditi per il 2017. Le diverse scelte che il contribuente potrà operare con riferimento al beneficio da Patent box relativo alle annualità 2015, 2016 e 2017 sono: – per il periodo di imposta 2015, il contribuente potrà inviare una dichiarazione integrativa a favore. Per la stessa annualità, il contribuente può presentare istanza di rimborso se ricorrono i requisiti previsti dall’art. 38 del DPR 29 settembre 1973 n. 602; – il periodo di imposta 2016 può essere gestito anch’esso mediante dichiarazione integrativa a favore o istanza di rimborso così come indicato al punto precedente; – per il periodo di imposta 2017 dovrebbe essere possibile inserire la variazione in diminuzione nella dichiarazione correttiva nei termini modello REDDITI 2018 da presentare entro il 31 ottobre 2018. In base a quanto previsto dalla circolare n. 11 del 2016 sembrerebbe peraltro possibile includere in tale dichiarazione anche la variazione in diminuzione riferibile al 2016, che però sconterebbe l’aliquota IRES del 24% invece del 27,5% vigente nel 2016, con un minor vantaggio per il contribuente. In base all’art. 4 comma 4 del DM 28 novembre 2017 il contribuente avrà peraltro la facoltà di includere nella dichiarazione riferibile al 2018 (anno di sottoscrizione dell’accordo) – modello REDDITI 2019 – le variazioni in diminuzione riferibili alle annualità dal 2015 al 2018. In tal caso la variazione in diminuzione sconterà le aliquote vigenti per l’anno d’imposta corrente e pertanto il 24%. L’evidente svantaggio di questa ultima scelta è dato dal fatto che per il 2015 e il 2016 l’aliquota di imposta IRES era al 27,5% e non al 24% attuale, portando così una penalizzazione per il contribuente oltre a un allungamento delle tempistiche di utilizzo del patent box. In conclusione il percorso più lineare potrebbe essere quello di inviare dichiarazione integrativa a favore ai sensi dei nuovi commi 8 e 8-bis dell’art. 2 del DPR 322 del 1998 per le annualità 2015 e 2016 e inserire nel modello correttivo nei termini REDDITI 2018 la variazione in diminuzione relativa al 2017. Dopo aver inviato tutte le dichiarazioni integrative suddette sarà possibile compensare il credito risultante già a partire dal 16/11/2018.  

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