QUESITO N.1: inclusione, o meno, di Shangai (Cina) nell’elencazione dei Paesi Black List
Innanzitutto, facciamo presente che l’obbligo di comunicazione previsto dall’art. 1 del D.L. n. 40/2010 interessa le operazioni effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi Black List e ricompresi nelle seguenti liste:
a) al D.M. 4 maggio 1999 (n.d.A.: trattasi della lista normalmente utilizzata per presumere la residenza in Italia di cittadini italiani emigrati nei Paesi ivi elencati);
b) e al D.M. 21 novembre 2001: trattasi della lista normalmente utilizzata per l’applicazione del regime delle società estere controllate e collegate ( c.d. C.F.C.).
Di conseguenza da un’attenta lettura delle citate liste, l’unico territorio cinese considerato Paese Black List è Hong Kong: Shangai, pertanto non deve essere incluso nell’adempimento in questione.
QUESITO N.2: tipologia di marca da bollo da applicare nella stampa del libro giornale.
Per quanto riguarda l’importo della marca da bollo da applicare ogni cento pagine del libro giornale, questa deve essere pari ad Euro 14,62 così come sancito all’art. 16 Tariffa Allegato A, D.P.R. n. 642/1972. Infine, per completezza sull’argomento trattato, facciamo presente che l’unico caso in cui la marca da bollo non deve essere applicata è quello in cui la società abbia optato, in maniera facoltativa, alla bollatura del libro giornale (obbligo soppresso dal 2001, così come sancito dall’art. 2215 Cod. Civ.).