In particolare, la disciplina di riferimento deve essere ricercata nell’art. 25 D.P.R. n. 600/73 secondo cui “i soggetti che corrispondono a soggetti residenti nel territorio dello Stato compensi comunque denominati … devono operare all’atto del pagamento una ritenuta del 20 per cento a titolo di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti …”.
E’ evidente, quindi, che il soggetto che ha corrisposto il compenso al notaio debba essere individuato nella neo costituita Alfa S.r.l., in quanto intestataria della fattura, e conseguentemente investita dell’obbligo di sostituzione d’imposta e versamento della ritenuta entro il 16 del mese successivo rispetto a quello di pagamento della prestazione (nel caso concreto entro il 16.04). Quanto al fatto che Beta S.p.A. abbia anticipato l’esborso per conto di Alfa S.r.l., è opportuno redigere una comunicazione in cui Alfa S.r.l. autorizza Beta S.p.A. al pagamento “in nome e per conto”.
Per ciò che attiene alla restituzione dell’importo corrisposto al notaio, invece, due le possibili soluzioni che potrete valutare:
a) emissione di fattura da parte di Beta S.p.A. nei confronti di Alfa S.r.l. “escluso I.V.A. ex art. 15 D.P.R. n. 633/72” (dicitura da riportare in fattura);
ulteriore scambio di corrispondenza nel quale Beta S.p.A. dichiara di aver concesso quella somma di denaro a Alfa S.r.l. a titolo di “finanziamento infruttifero”. Parimenti Alfa S.r.l. dichiarerà di aver ricevuto lo stesso importo a titolo di “finanziamento infruttifero”.