Quesiti e approfondimenti

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Momento di esigibilità I.V.A. in ipotesi di cessione di un credito pro – soluto

Sul punto è bene ricordare che nel passato, in situazioni del tutto analoghe a quella proposta, la stessa Agenzia delle Entrate nonché dottrina non si sono sempre espresse in maniera univoca.

Nonostante ciò, e senza dilungarci nell’excursus giurisprudenziale sul tema, si fa presente che nella recente circolare n. 1/E/2013 l’Agenzia delle Entrate ha affermato che “… la cessione del credito, pro solvendo o pro soluto, non realizza il presupposto dell’esigibilità dell’imposta” qualora l’originario credito sia sorto in applicazione dell’IVA ad esigibilità differita in funzione di rapporti intrattenuti con enti pubblici.

Di conseguenza, l’incasso del prezzo di cessione del credito non è assimilabile al pagamento del corrispettivo delle operazioni originarie, ed il cedente dovrà corrispondere la relativa imposta solamente nel momento in cui il debitore ceduto pagherà effettivamente il corrispettivo al cessionario del credito. Il soggetto passivo che trasferisce il credito avrà, pertanto, l’onere di informarsi circa l’avvenuto pagamento del credito ceduto, poiché è in tale momento che l’I.V.A. relativa all’operazione originaria diventa esigibile e, quindi, dovrà essere inclusa nella liquidazione di periodo.

In alternativa ed in maniera del tutto facoltativa, il soggetto passivo qualora non voglia farsi carico del predetto onere, e cioè informarsi puntualmente sullo status dei pagamenti, al fine di non incorrere in inutili sanzioni, potrà includere anticipatamente l’I.V.A. relativa all’operazione originaria nella liquidazione del periodo in cui è avvenuta la cessione del credito.

Infine, per completezza sull’argomento trattato, facciamo presente che la cessione del credito non sarà rilevante ai fini I.V.A., in quanto trattasi di “operazione fuori campo ex art. 2, co. 3,  lett. a) D.P.R. n. 633/72”.

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