Quesiti e approfondimenti

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Modalità di attuazione della tracciabilità finanziaria

In particolare, il comma 1 dell’articolo 3 della legge n. 136/2010 prevede, in capo agli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera interessati a qualsiasi titolo ai lavori, ai servizi e alle forniture pubbliche, i seguenti obblighi:

  1. utilizzo di conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, anche in via non esclusiva. In altri termini, la norma stabilisce, quale obbligo a carico degli operatori della filiera, l’apertura di conti correnti bancari o postali dedicati, sui quali andranno effettuate le operazioni sia in entrata che in uscita (pagamenti ed incassi);
  2. effettuazione dei movimenti finanziari relativi alle medesime commesse pubbliche esclusivamente con lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (es. Ri.Ba.);
  3. indicazione negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione del codice identificativo di gara (CIG) e, ove obbligatorio ai sensi dell’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, del codice unico di progetto (CUP).

 

  1. a.         Conto corrente dedicato alle commesse pubbliche

Per quanto riguarda il conto corrente dedicato, il d.l. n. 187/2010 ha chiarito (articolo 6, comma 4) che l’espressione “anche in via non esclusiva” si interpreta nel senso che “ogni operazione finanziaria relativa a commesse pubbliche deve essere realizzata tramite uno o più conti correnti bancari o postali, utilizzati anche promiscuamente per più commesse, purché per ciascuna commessa sia effettuata la comunicazione di cui comma 7 del medesimo articolo 3 circa il conto o i conti utilizzati, e nel senso che sui medesimi conti possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alle commesse pubbliche comunicate. Pertanto i conti correnti dedicati alle commesse pubbliche possono essere adoperati contestualmente anche per operazioni che non riguardano, in via diretta, il contratto cui essi sono stati dedicati.

In altri termini, non tutte le operazioni che si effettuano sul conto dedicato devono essere riferibili ad una determinata commessa pubblica, ma tutte le operazioni relative a questa commessa devono transitare su un conto dedicato. É, altresì, ammesso dedicare più conti alla medesima commessa, così come dedicare un unico conto a più commesse. Inoltre, la Determinazione n. 8 del 18 novembre 2010, emanata dall’Avcp, prevede la possibilità di utilizzare anche un conto già esistente, escludendo di fatto la necessità di aprire un conto ad hoc.

 

In base a quanto disposto dall’articolo 3, comma 7 della legge n. 136, i soggetti tenuti al rispetto degli obblighi di tracciabilità devono comunicare alla stazione appaltante[1]:

–        gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l’indicazione dell’opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;

–        le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;

–        ogni modifica relativa i dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro 7 giorni dall’accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, “dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica” (cfr. art. 3, comma 7 come modificato dall’art. 7, comma 1, lett. a), n. 6 del d.l. n. 187/2010). Si deve, peraltro, ritenere che il termine “utilizzazione” sia stato impiegato nel senso di “destinazione” del conto alla funzione di conto corrente dedicato, dal momento che, sino ad avvenuta comunicazione alla stazione appaltante, non è ipotizzabile l’utilizzo del conto stesso per i pagamenti relativi alla commessa pubblica.

In caso di persone giuridiche, tale comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura.

L’omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi di cui all’articolo 3, comma 7, comporta, a carico del soggetto inadempiente, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro (art. 6, comma 4, della legge n. 136/2010).

Inoltre, al fine di permettere alle stazioni appaltanti di assolvere all’obbligo di verifica delle clausole contrattuali, sancito dal comma 9 dell’articolo 3, i soggetti tenuti al rispetto delle regole di tracciabilità, tramite un legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura, devono inviare alla stazione appaltante copia di tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture. Tale, obbligo spetta, quindi, all’appaltatore.

 

  1. b.        Strumenti di pagamento idonei ad assicurare la tracciabilità finanziaria

Quanto alla scelta degli strumenti di pagamento, accanto al bonifico bancario o postale, il D.L. n.187/2010 ha disposto che possono essere utilizzati anche strumenti diversi, purché idonei ad assicurare la piena tracciabilità della transazione finanziaria. La determinazione n.8 del 18 novembre 2010 indica come idoneo ad assicurare la piena tracciabilità anche la ricevuta bancaria (Ri.Ba.): in tal caso, il CIG e il CUP dovranno essere inseriti fin dall’inizio dal beneficiario invece che dal pagatore. Per completezza sull’argomento facciamo presente che secondo alcuni esperti non è invece in grado di rispettare il requisito della piena tracciabilità il rapporto interbancario diretto (c.d. RID).

 

  1. c.         Codice identificativo di gara (CIG) e Codice unico di progetto (CUP)

L’articolo 7, comma 4, del d.l. n. 187/2010 ha stabilito che, “ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere […], il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio […], il codice unico di progetto (CUP)”.

In particolare:

  • Il CIG (codice identificativo di gara) è il codice che identifica il singolo affidamento (lotto) nell’ambito del progetto e deve essere richiesto dal Responsabile unico del Procedimento in un momento antecedente all’indizione della procedura di gara, in quanto il codice deve essere indicato nel bando ovvero, nel caso di procedure senza previa pubblicazione di bando, nella lettera di invito a presentare l’offerta.
  • Il CUP (codice unico di progetto) è un’etichetta stabile che identifica e accompagna un progetto d’investimento pubblico, sin dalla sua nascita, in tutte le fasi della sua vita. È una sorta di “codice fiscale” del progetto e si presenta con una stringa alfanumerica di 15 caratteri.

La richiesta del codice CUP è obbligatoria a prescindere dall’importo e dalla natura della spesa, per un “Progetto di investimento pubblico”, ovvero quando si sia in presenza di un complesso di azioni e/o strumenti di sostegno, relativi ad un medesimo quadro economico di spesa, tra di loro collegati da quattro elementi imprescindibili:

–           la presenza di un decisore pubblico;

–           la presenza di un finanziamento, anche non prevalente, diretto o indiretto, tramite risorse pubbliche;

–           la presenza di un obiettivo di sviluppo economico e sociale comune alle azioni e/o agli strumenti di sostegno predetti;

–           la previsione di un termine entro il quale debba essere raggiunto l’obiettivo.

Nel presente caso, poiché la società ricopre la veste di subcontraenti nella fornitura di materiale ad una società coinvolta nella realizzazione di un appalto pubblico, si dovrà richiedere al cliente il CIG e il CUP.

 

Riassumendo, quindi:

  • è possibile utilizzare un conto corrente già esistente ma bisogna provvedere alla relativa comunicazione alla stazione appaltante entro 7 giorni dalla prima utilizzazione del conto in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica (per prudenza vi consigliamo di effettuare la comunicazione alla stazione appaltante 7 giorni prima dell’utilizzo del relativo conto per il pagamento);
  • è possibile utilizzare come strumento di pagamento le Ri.Ba. in quanto strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità;
  • si dovrà richiedere al cliente il CIG e CUP, in quanto la società subfornitrice non assume la veste di Responsabile del procedimento e successivamente la stessa dovrà comunicarli alla banca di fiducia per l’inserimento nelle Ri.Ba.


[1] Le stazioni appaltanti sono definite dall’art. 3, comma 33, del Codice dei contratti come “le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri soggetti di cui all’art. 32”. Le amministrazioni aggiudicatrici, a loro volta, sono individuate dal comma 25 del richiamato articolo, che menziona “le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti”.

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