In particolare, alla luce della nuova normativa comunitaria in materia di territorialità dei servizi (Direttive CE n. 8 e 117 del 2008), e della formulazione dello schema del D.Lgs. n. 22/2010, è stata completamente abrogata la vecchia normativa comunitaria di cui all’articolo 40, comma 4-bis del D.L.331/1993, e radicalmente rimpiazzata dal novellato articolo 7-ter D.P.R. n. 633/72: non a caso, si passa dal criterio generale dell’imponibilità in base al luogo del prestatore, alla tassazione nel Paese in cui è stabilito il cliente/committente.
Di conseguenza, a seguito dell’introduzione di questo nuovo principio, ci sono notevoli ripercussioni anche in ambito comunitario, tali per cui ai sensi del novellato articolo 7-ter, comma 1 lett. a) D.P.R. n. 633/72, la prestazione di lavorazione conto terzi risulterà “fuori campo I.V.A.” (dicitura da riportare in fattura), in quanto deficitaria dell’essenziale requisito di territorialità.
Ribadiamo, quindi, che dal primo gennaio 2010 questo requisito deve essere verificato non rispetto al Paese di stabilimento del prestatore, ma con riferimento allo Stato del committente/cliente. Ad analoga conclusione potremmo giungere nel caso in cui il committente possa essere un soggetto extracomunitario.
La nuova normativa prevede, inoltre, obblighi di monitoraggio in relazione alle prestazioni di servizi per verificare il corretto assolvimento dell’I.V.A. negli scambi comunitari, anche in relazione alle prestazioni di servizi.
Tale esigenza, pertanto, ha portato all’introduzione dell’obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi (modelli INTRASTAT) anche per quanto riguarda questa tipologia di prestazioni di servizi.
Infine, per completezza sull’argomento trattato, malgrado questo genere di operazioni siano “fuori campo I.V.A.”, in base alla nuova normativa ne è comunque previsto l’obbligo di fatturazione, nonché di indicazione nella stessa fattura del relativo numero di identificazione I.V.A. del committente (rif. novellato articolo 21, commi 2 e 6 D.P.R. n. 633/72, in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale).
Inoltre, poiché queste operazioni risultano carenti del fondamentale principio di territorialità, non potranno essere computate nel volume d’affari e, quindi, non considerabili né ai fini della verifica dello status di “esportatore abituale”, né tanto meno nella determinazione del plafond.
Ovviamente quanto fin qui esposto si riferisce alle lavorazioni conto terzi, diversamente nel caso di lavorazioni e vendita eseguite su materiale proprio, dovrà essere rispettata l’ordinaria disciplina per le cessioni comunitarie di beni.