Quesiti e approfondimenti

Iva per cassa – emissione fattura pagamento anticipato o acconto

E’ opportuno premettere che il momento di esigibilità dell’imposta nel regime di IVA per cassa è al pagamento del corrispettivo o al più tardi entro un anno dall’effettuazione dell’operazione.

Nel caso di pagamento parziale del corrispettivo l’imposta diviene esigibile ed è computata nella liquidazione periodica nella proporzione esistente fra somma incassata e corrispettivo complessivo dell’operazione.

 

Nel caso in esame sono state emesse due fatture: una prima fattura di acconto relativa al totale dell’importo, emessa al momento del pagamento del corrispettivo, e poi, alla consegna della merce, un’ulteriore fattura a saldo di importo pari a zero.

Le regole che disciplinano l’effettuazione dell’operazione, a norma dell’art. 6 comma 4 DPR 633/72, e quindi del momento di emissione della fattura, dispongono che se è stato pagato in tutto o in parte il corrispettivo da parte del cessionario, sorge l’obbligo in capo al cedente di emettere la fattura relativa con addebito dell’imposta (e questo indipendentemente che sia stata scelta l’opzione di IVA per cassa o meno).

Pertanto, se il pagamento è relativo al totale del corrispettivo, si sarebbe dovuta emettere una fattura per tale importo descrivendo in modo puntuale l’oggetto della prestazione (quantità della merce, caratteristiche, contratto di fornitura al quale si riferisce), senza necessità di emissione di una seconda fattura all’atto di consegna o spedizione della merce.

Qualora invece si abbia un pagamento parziale della fornitura, prima che la merce sia stata spedita o consegnata, verrà emessa una fattura di acconto per la parte corrispondente al corrispettivo pagato (e l’imposta sarà esigibile solo per la parte corrispondente a quanto ricevuto in sede di pagamento). Alla spedizione della merce o al pagamento del saldo (qualora avvenga prima) verrà emessa una fattura per la parte di corrispettivo che residua, senza obbligo di riepilogare nella descrizione della fattura le somme già versate in acconto (vedasi i contenuti obbligatori della fattura ex art. 21 DPR 633/72).

L’esigibilità dell’imposta invece continua a rilevare in regime di iva per cassa al pagamento del corrispettivo, pertanto qualora sia stata spedita la merce e si emetta ad esempio la fattura di saldo, l’imposta sulla restante parte sarà dovuta solo all’atto del pagamento.

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