La disciplina di riferimento è stata introdotta dal D.M. del 26 marzo 2009, che ha dato piena attuazione all’art. 7 D.L. n. 185/2008 (c.d. “decreto anticrisi”) e che ha trovato ampia trattazione nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 20/E/2009.
Purtroppo, il ricorso a questa procedura per il differimento del versamento dell’I.V.A. all’Erario non può essere perseguita da tutte le Società, in quanto, benché impegnate nell’esercizio di un’attività imprenditoriale dedita allo scambio di beni e all’erogazione di servizi, la facoltà in oggetto “è concessa ai soli soggetti che, nell’anno solare precedente, hanno realizzato o, in caso di inizio attività, prevedono di realizzare, nell’anno in corso, un volume d’affari non superiore ad Euro 200.000”.
Pertanto, proprio per il mancato rispetto di questo requisito soggettivo, non si potrà accedere a questo trattamento fiscale, al più lo si potrà “subire” in fase di acquisto qualora si ricevano fatture in cui l’opzione del cedente o prestatore risulti da apposita annotazione e con richiamo all’art. 7 D.L. n. 185/2008. In fase di acquisto, quindi, le fatture ad esigibilità differita dovranno essere numerate e, ai fini della detrazione, annotate nel registro degli acquisti.
In linea con l’art. 19, co. 1 D.P.R. n. 633/72, la detrazione resta tuttavia sospesa fino a che l’imposta non diventa esigibile per l’Erario, ossia finchè non disporrete il pagamento del corrispettivo pattuito.
