Quesiti e approfondimenti

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L’incentivo Occupazione NEET: tutte le informazioni utili

L’INPS ha pubblicato la Circolare n. 48/2018, con la quale fornisce le istruzioni operative e i necessari approfondimenti per la corretta fruizione dell’ incentivo Occupazione NEET previsto dalla Legge di Bilancio 2018 e dal Decreto n. 3/2018 dell’ANPAL.

DATORI DI LAVORO BENEFICIARI

L’ incentivo può essere fruito da tutti i “datori di lavoro privati”, cioè:

  • imprenditori tra i quali rientrano anche gli enti pubblici economici, i consorzi di bonifica, i consorzi industriali, gli enti morali ed ecclesiastici;
  • i datori di lavoro agricoli;
  • “non imprenditori”, quali ad esempio associazioni culturali, politiche o sindacali, associazioni di volontariato, studi professionali, ecc..

che assumono, senza esservi tenuti in forza a disposizioni di legge o di altra natura,

  • nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 ed il 31 dicembre 2018,
  • in una sede di lavoro ubicata nel territorio dello Stato, ad esclusione della Provincia autonoma di Bolzano.

L’ incentivo non trova applicazione per tutti gli enti della pubblica amministrazione e per i datori di lavoro domestico.

SOGGETTI CHE DANNO DIRITTO ALL’ESONERO

L’ incentivo Occupazione NEET è destinato ai datori di lavoro privati che assumono giovani iscritti al programma “Garanzia Giovani”, con età compresa tra 16 e 29 anni. Possono iscriversi al programma “Garanzia Giovani” i giovani, di età compresa tra 16 e 29 anni, cosiddetti “NEET” – “Not [engaged in] Education, Employment or Training” – cioè non inseriti in un percorso di studi o formazione, in conformità con quanto previsto dall’articolo 16 del Regolamento (UE) n. 1304/13. L’ANPAL precisa che, per poter dare diritto alla fruzione dell’incentivo, i soggetti con età inferiore a 18 anni devono aver assolto al diritto dovere di istruzione e formazione.

RAPPORTI DI LAVORO INCENTIVATI

L’ incentivo spetta in relazione alle assunzioni effettuate nel periodo tra il 1° gennaio 2018 ed il 31 dicembre 2018, mediante:

  • contratto di lavoro a tempo indeterminato (anche a scopo di somministrazione),
  • contratto di apprendistato professionalizzante,
  • a tempo pieno o a tempo parziale.

Possono essere assunti con l’ incentivo in parola anche i soci lavoratori di cooperativa, purché assunti con un contratto di lavoro subordinato. L’ incentivo Occupazione NEET non spetta nei seguenti casi:

  • per le assunzioni avvenute con contratto di:
    1.  Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
    2.  Apprendistato di alta formazione e di ricerca;
    3.  Lavoro domestico;
    4.  Prestazione occasionale (si ritiene, ex DL n. 50/2017);
    5.  Lavoro intermittente;
  • in caso di trasformazione a tempo indeterminato di rapporti a termine, in quanto essendo stato precedentemente assunto a tempo determinato, il giovane non avrebbe il requisito fondante il beneficio, ovvero la condizione di NEET.

MISURA E DURATA DELL’ INCENTIVO

L’ incentivo strutturale per l’assunzione stabile di giovani si sostanzia:

  • nell’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali complessivi a carico del datore di lavoro,
  • nel limite di 8.060 euro annui, riparametrati e applicati su base mensile,
  • per un periodo pari a 12 mesi a partire dalla data di assunzione.

Il limite mensile è pari a 671,66 euro (8.060 / 12). Pertanto, con riferimento al singolo mese, il datore di lavoro non potrà fruire di un esonero superiore a 671,66 euro. Nel caso di rapporti di lavoro a tempo parziale, il limite massimo (mensile e annuale) è proporzionalmente ridotto. L’INPS precisa che in favore dello stesso lavoratore, l’ incentivo Occupazione NEET può essere riconosciuto per un solo rapporto. Pertanto, dopo una prima concessione, non sarà più possibile fruire dell’incentivo Occupazione NEET per lo stesso lavoratore, per eventuali nuove assunzioni effettuate dallo stesso o da altro datore di lavoro, a prescindere dalla causa di cessazione del precedente rapporto e dall’entità dell’effettiva fruizione del beneficio. L’ incentivo deve essere fruito, mediante conguaglio in Uniemens e a pena di decadenza, entro il 29 febbraio 2020.

Per maggiori informazioni rivolgiti ai nostri esperti di consulenza aziendale all’indirizzo sls@admassociati.it

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