La multa non rappresenta né una prestazione di servizi, né una cessione di beni. Sotto il profilo tecnico, infatti, una multa stradale è una somma in denaro, non rilevante agli effetti I.V.A. (articoli 2 e 3, D.P.R. n. 633/72). Nel caso di specie, pertanto, il riaddebito del costo della multa andrà eseguito in regime di esclusione dal campo di applicazione dell’Iva e senza alcun aggravio tributario nemmeno ai fini delle imposte sui redditi.
Ricordiamo infine, che, ai fini delle imposte dirette sanzioni e multe sono indeducibili, e quindi non possono essere considerati come costi che possono concorrere alla determinazione della base imponibile.