Malgrado l’entrata in vigore della nuova normativa sui servizi, per questo genere di prestazioni (noleggio spazi fieristici) viene confermata, ma allo stesso modificata dall’articolo 7-quinquies D.P.R. n. 633/72, la deroga già preesistente secondo cui il criterio di imponibilità, o meno, non deve più essere ricercato nella localizzazione dell’immobile, cui uno stand fieristico è paragonato, ma nel luogo di esecuzione della prestazione.
Di conseguenza, proprio per il criterio richiamato (svolgimento materiale del servizio) la prestazione deve essere assoggettata ad I.V.A. secondo le aliquote e le normative proprie dell’Olanda, ed il conseguente riaddebito nei vostri confronti da parte dell’agente risulta, quindi, corretto.
Inoltre, poiché il costo è inquadrabile tra le prestazioni di servizi, lo stesso dovrà essere contabilizzato, al lordo dell’imposta sul valore aggiunto, all’interno della sezione B.7. di conto economico se il contribuente non vorrà richiedere il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto, altrimenti dovrà essere iscritto solo per l’imponibile, mentre l’I.V.A. troverà collocazione a stato patrimoniale.
Precisiamo, però, che la citata norma sarà valida ed applicabile fino al 31.12.2010, dal 2011, infatti, anche per questa tipologia di prestazioni la rilevanza I.V.A. dovrà essere verificata rispetto alla residenza del committente. E quindi, solo a partire dal 2011, le prestazioni di organizzazione fiere, nonchè dei relativi servizi accessori, dovranno essere autofatturate ed incluse negli elenchi INTRASTAT di periodo.
Infine, per completezza sull’argomento trattato, facciamo presente che l’importo relativo all’I.V.A. olandese addebitato in fattura non è ovviamente detraibile, e che malgrado manchi il decreto ministeriale attuativo, ai sensi del nuovo articolo 38-bis1 D.P.R. n. 633/72 potrebbe essere richiesto a rimborso.
Non avendo a disposizione ulteriori informazioni, ed in attesa del decreto ministeriale, riassumiamo qui di seguito gli step che, in linea di massima, il contribuente italiano dovrà seguire per ottenere il rimborso dell’I.V.A. estera:
a) inoltrare telematicamente (senza allegare nessuna fattura) la richiesta di rimborso all’Agenzia delle Entrate italiana la quale, previa effettuazione di alcune verifiche, procederà all’inoltro della richiesta allo Stato competente, oppure notificherà provvedimento motivato di rifiuto;
b) lo Stato membro di rimborso (nel caso di specie Olanda) sarà tenuto a notificare, con mezzi elettronici, la data in cui gli è pervenuta la richiesta, ed entro 4 mesi dall’avvenuta ricezione, l’eventuale decisione in merito al rimborso o al diniego. Tale termine potrà, ovviamente, subire uno slittamento in caso di richiesta di informazioni aggiuntive;
c) il rimborso dovrà avvenire entro 10 giorni dalla decisione positiva, termine oltre il quale matureranno interessi a favore del contribuente italiano.