Quesiti e approfondimenti

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Esportazioni e operazioni di cessione verso San Marino

In particolare, le cessioni e le prestazioni rese verso soggetti domiciliati a San Marino sono considerate non imponibili I.V.A. ai sensi dell’articolo 71, comma 1, D.P.R. n. 633/72 (dicitura che dovrà essere esposta in fattura).

In questa situazione, quindi, il contribuente dovrà:

a)      emettere in tre esemplari un documento di trasporto o di consegna, due dei quali dovranno scortare la merce ed essere esibiti al momento dell’entrata nel territorio di San Marino;

b)      emettere fattura in quattro esemplari, uno dei quali è restituito dall’acquirente con la prova dell’avvenuta introduzione in quel territorio;

c)      conservare, in allegato al documento di trasporto, la fattura vistata;

d)      registrare la fattura con l’annotazione della data di ricevimento della fattura vistata;

e)      presentare il modello Intra-1, per la sola parte fiscale con esposizione con il codice ISO “SM”, secondo quanto verrà poi specificato.

Inoltre, si deve ricordare che le operazioni di cessione ad operatori sammarinesi concorrono a formare il plafond assieme alle altre esportazioni ed operazioni assimilate.

Ai sensi della risoluzione ministeriale n. 83/E/1997, il comportamento da seguire in ordine alla compilazione del modello Intrastat di periodo per le cessioni verso San Marino è il seguente:

1)      contribuente tenuto alla presentazione mensile o trimestrale degli elenchi Intra-1: presentazione del modello, compilato nella sola parte fiscale, anche se nel mese o nel trimestre di riferimento siano state eseguite cessioni solo verso San Marino;

2)       contribuente non tenuto, o tenuto alla presentazione annuale degli elenchi Intra-1: non è necessario alcun adempimento.

Vogliamo sottolineare, poi, che ai sensi della risoluzione ministeriale n. 83/E/1997, l’ammontare delle operazioni di cessione verso San Marino non influisce nella determinazione della periodicità di presentazione degli elenchi Intrastat: infatti, alla verifica delle soglie di riferimento concorrono solo le operazioni con altri Stati membri della Comunità Europea.

Infine, per completezza sull’argomento trattato, ricordiamo che qualora in contribuente non riceva entro quattro mesi dalla cessione dei beni, l’esemplare della fattura con marca sammarinese (di cui al precedente punto b) dovrà darne comunicazione all’Ufficio Tributario di San Marino e all’Agenzia delle Entrate competente.

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