Il c.d. “equo compenso” è una somma dovuta per il beneficio che il consumatore trae dalla facoltà data dalla legislazione vigente di riprodurre legalmente, per uso esclusivamente personale, fonogrammi e videogrammi, senza dover chiedere il preventivo consenso (licenza) di autori, artisti e produttori, titolari di autonomi diritti esclusivi di riproduzione. Conseguentemente, chi effettua copie ad uso personale di registrazioni musicali ed audiovisive senza che sia stato corrisposto alla SIAE l’equo compenso per la “copia privata” effettua un’attività illecita.
L’equo compenso è disciplinato dall’art. 71-septies della Legge n.633/1941, al cui primo comma si dispone espressamente che “gli autori ed i produttori di fonogrammi, nonché i produttori originari di opere audiovisive, gli artisti interpreti ed esecutori ed i produttori di videogrammi, e i loro aventi causa, hanno diritto ad un compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi di cui all’art. 71-sexies.”
A riguardo, è bene identificare, in primo luogo, quali sono gli strumenti che consentono la riproduzione privata di opere protette dal diritto d’autore (assoggettati quindi a compenso), e successivamente quali sono i soggetti che devono corrispondere alla SIAE tale compenso.
Per quanto riguarda gli strumenti che consentono la riproduzione privata di opere protette dalla normativa sul diritto d’autore e sulle quali è da calcolarsi il compenso, il D.M. 30.12.2009 (c.d. “Decreto Bondi”) li elenca, fissandone anche le regole di determinazione, in particolare:
a) Supporti audio analogici;
b) Supporti audio digitali dedicati quali minidisc, CD-R audio;
c) Supporti audio digitali non dedicati, idonei alla registrazione di fonogrammi, quali CD-R dati;
d) Supporti audio digitali dedicati riscrivibili quali CD-RW Audio;
e) Supporti digitali non dedicati riscrivibili, idonei alla registrazione di fonogrammi quali CD-RW;
f) Supporti video analogici;
g) Supporti video digitali dedicati quali DVHS;
h) Supporti digitali non dedicati, idonei alla registrazione di fonogrammi e videogrammi, quali DVD RAM, DVD DUAL LAYER, DVD-R, DVD+R;
i) Supporti digitali non dedicati riscrivibili, idonei alla registrazione di fonogrammi e videogrammi, quali DVD RAM, DUAL LAYER, DVD-RW, DVD+RW;
j) Supporti digitali non dedicati, idonei alla registrazione di contenuti audio e video quali Blu Ray;
k) Supporti digitali non dedicati, idonei alla registrazione di contenuti audio e video quali HD-DVD;
l) Supporti digitali non dedicati riscrivibili, idonei alla registrazione di contenuti audio e video quali Blu Ray RW;
m) Supporti digitali non dedicati riscrivibili, idonei alla registrazione di contenuti audio e video quali HD-DVD RW;
n) Apparecchi idonei alla registrazione analogica o digitale, audio e video e masterizzatori di supporti;
n-bis) Apparecchi polifunzionali idonei alla registrazione analogica o digitale audio e video con funzioni ulteriori rispetto a quella di registrazione;
o) Memorie trasferibili o removibili;
p) Chiavette USB/USB Stick;
q) Hard Disk esterno;
r) Memoria o Hard Disk integrato in un apparecchio multimediale audio e video portatile o altri dispositivi analoghi;
s) Memoria o Hard Disk integrato in un lettore portatile Mp3 e analoghi o altro apparecchio Hi-Fi;
t) Hard Disk esterno multimediale con uscita audio/video per la riproduzione dei contenuti su un apparecchio TV o Hi-Fi;
u) Hard Disk esterno multimediale con entrata audio/video per la registrazione di contenuti e uscite per la riproduzione dei contenuti su un apparecchio TV o Hi-Fi;
v) Memoria o Hard Disk integrato in un videoregistratore, decoder di qualsiasi tipo satellitare, terrestre o via cavo ed apparecchiature similari, apparecchio TV;
w) Memoria o Hard Disk integrato in un dispositivo avente primaria funzione di comunicazione e dotato di funzione di registrazione e riproduzione multimediale audio e video;
x) Memoria o Hard Disk integrato in altri dispositivi non inclusi nelle precedenti lettere con funzione di registrazione e riproduzione di contenuti audio e video;
y) Computer contenente masterizzatore residente o privo di masterizzatore residente.
Lo stesso D.M. 30.12.2009 definisce, per ogni tipologia di supporto, apparecchio e memoria di cui alle categorie riportate, la misura del compenso da versare alla Siae; inoltre, definisce come:
1) apparecchio monofunzionale o dedicato ogni dispositivo esclusivamente destinato alla funzione di registrazione analogica o digitale di fonogrammi o videogrammi;
2) apparecchio polifunzionale ogni dispositivo con funzioni ulteriori rispetto a quella di registrazione analogica o digitale di fonogrammi o videogrammi;
3) supporto, il supporto ottico, magnetico o digitale, idoneo alla registrazione di fonogrammi o videogrammi, ivi incluse le memorie o Hard Disk. Si intende per memoria o Hard Disk qualsiasi dispositivo fisso o trasferibile che consenta la registrazione, la conservazione e la rilettura dei dati. Per memorie fisse si intendono quelle stabilmente residenti in uno dei dispositivi previsti dalle precedenti lettere r), s), t), u), v), w), x). Per memorie trasferibili si intendono quelle previste alle precedenti lettere o), p), e q).
Quanto, invece, ai soggetti obbligati dalla legge al versamento del compenso, il comma 3 dell’art. 71-septies della legge n.633/1941 stabilisce che “il compenso è dovuto da chi fabbrica o importa nel territorio dello Stato allo scopo di trarne profitto gli apparecchi e i supporti indicati” alle lettere precedenti.
Una definizione di cosa si intenda per soggetto “fabbricante” e “importatore” è data sempre dal D.M. 30.12.2009, in particolare:
a) per soggetto “fabbricante” si intende “chiunque produca in territorio italiano apparecchi, supporti o memorie assoggettati al compenso di copia privata, anche se commercializzati con marchi di terzi”;
b) per soggetto “importatore” si intende “chiunque in territorio italiano sia destinatario di apparecchi, supporti o memorie assoggettati al compenso per copia privata, quale che sia il paese di provenienza degli apparecchi, supporti o memorie stesse” (la norma si riferisce, certamente, sia a paesi della UE che a paesi extraeuropei).
Praticamente, nel caso di Alfa S.p.a. (società istante il quesito) sarà necessario verificare, in relazione all’attività esercitata, se rientra tra i soggetti “fabbricatori” (e questo non ci sembra il caso, visto che l’attività svolta è di natura commerciale) o “importatori” (e questo potrebbe essere il caso in esame nel momento in cui ci si rifornisca, per tali acquisti, da operatori CEE o extra CEE) di beni soggetti ad “equo compenso”. In caso affermativo, Alfa S.p.a., ogni tre mesi, dovrà presentare alla Siae una dichiarazione dalla quale risultino le cessioni effettuate e i compensi dovuti, che devono essere contestualmente corrisposti (art. 71-septies, comma 3, Legge n.633/1941). Tali compensi potranno essere oggetto di riaddebito da parte della società, in fattura ai clienti, e assoggettati ad I.V.A..
Qualora Alfa S.p.a., invece, non figuri come soggetto “importatore” o “fabbricatore” ma come soggetto “distributore”, ha comunque l’onere di verificare che i “fabbricatori” o “importatori” presso cui si approvvigiona abbiano corrisposto il compenso sugli apparecchi e i supporti di cui alle lettere precedenti.
La norma, infatti, prevede, in caso di mancata corresponsione del compenso alla Siae, la responsabilità solidale del soggetto distributore.
Il D.M. 30.12.2009 definisce come “distributore” chiunque “distribuisca, sia all’ingrosso che al dettaglio, in territorio italiano, apparecchi supporti o memorie assoggettate al compenso per copia privata.”
Alfa S.p.a., quindi, ogni volta che acquista tali categorie di beni da soggetti che devono versare alla Siae l’equo compenso deve avere ragionevole certezza che lo stesso sia stato corrisposto, onde evitare di essere chiamata a rispondere in solido per il mancato pagamento alla SIAE.