Quesiti e approfondimenti

Emissione nota di credito a fronte di sconto condizionato

In particolare, la situazione è riconducibile allo schema normativo di cui all’art. 26, commi 2 e 3 D.P.R. n. 633/72 che regola le rettifiche in diminuzione dell’imposta che intervengono qualora in un’operazione per la quale sia stata emessa fattura se ne riduca l’ammontare imponibile.

E’ bene precisare che, a differenza di quelle in aumento, queste variazioni non sono obbligatorie, ma limitate ad alcune fattispecie espressamente previste: il caso di specie ricade appieno negli “sconti ed abbuoni contrattuali”.

Affinchè la rettifica possa essere fatta senza limiti temporali, gli stessi devono essere perentoriamente previsti nel contratto sin dalla sua conclusione o in  un’eventuale successiva integrazione (tuttavia è stato ritenuto sufficiente anche un accordo contrattuale in forma orale, successivo al contratto originario e documentato dalle note di accredito, a condizione che la legge non richieda la forma scritta per la specifica tipologia del contratto –Cass. 22 giugno 2001 n. 8558). Qualora invece gli sconti non siano previsti contrattualmente dall’origine rilevano solo se vengono riconosciuti entro un anno dalla data di effettuazione dell’operazione imponibile. Trascorso tale termine non è più possibile effettuare le variazioni valide ai fini IVA. Questa tipologia di sconto spetta al cliente purchè lo stesso rispetti una delle condizioni contrattuali originariamente previste, come ad esempio: il raggiungimento di determinati obiettivi di fatturato, oppure l’effettuazione del pagamento della fornitura in brevissimo tempo o alla scadenza concordata senza fruire di particolari dilazioni.

Pertanto, al verificarsi delle condizioni pattuite contrattualmente, si dovrà provvedere all’emissione di nota di credito a norma dell’art. 26, comma, 2 D.P.R. n. 633/72 con applicazione della stessa aliquota IVA originariamente prevista al momento della cessione dei beni, ed includendo nel corpo di testo la seguente dicitura: “in riferimento alla fattura n. XXX del YYYYYY si accredita per sconto concesso …”.

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