Ci è stato chiesto quale sia il trattamento fiscale ai fini IVA di una cessione intracomunitaria di beni con riserva di gradimento.
Questa tipologia di operazione, disciplinata dall’art. 1520 c.c., rientra nelle cosiddette vendite ad effetti differiti, nelle quali il trasferimento della proprietà è subordinato, rispetto alla regola generale del mutuo consenso tra le parti, al verificarsi di un determinato evento successivo.
Nelle vendite di beni con riserva di gradimento il differimento dell’effetto traslativo della proprietà è dovuto ad una particolare esigenza del cessionario. Tale effetto, infatti, si verifica nel momento in cui la manifestazione di gradimento dell’acquirente perviene all’altra parte (cedente); quindi, se non si verifica la condizione, il negozio non si realizza (RM 502030, 19 maggio 1973).
Ai fini IVA, l’art. 6, co. 1, DPR 633/72, prevede che “le cessioni di beni si considerano effettuate … nel momento della consegna o spedizione se riguardano beni mobili. Tuttavia le cessioni i cui effetti traslativi o costitutivi si producono posteriormente … si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque, se riguardano beni mobili, dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione”.
Dal momento che le vendite in analisi hanno per oggetto beni mobili, tale tipo di cessione ad effetto traslativo sospeso si considera effettuata nel momento in cui si produce il passaggio di proprietà. Tuttavia, è previsto un termine massimo di un anno dalla consegna o spedizione per la restituzione dei beni da parte del cessionario, decorso il quale si realizza la cessione.
Per superare la presunzione di cessione, l’art. 1, co. 5, DPR 441/1997, prevede che la consegna dei beni a terzi a titolo non traslativo della proprietà deve risultare, alternativamente:
- dal libro giornale o da altro libro tenuto a norma del codice civile o da apposito registro tenuto in conformità all’art. 39, DPR 633/1972, ovvero da atto registrato presso l’ufficio del registro, dai quali risultino la natura, qualità, quantità dei beni stessi e la causale del trasferimento;
- dal documento di trasporto previsto dall’art. 1, co. 3, DPR 472/1996, integrato con la relativa causale, o con altro valido documento di trasferimento;
- da apposita annotazione effettuata, al momento del passaggio dei beni, in uno dei registri previsti dagli artt. 23, 24 e 25, DPR 633/1972, contenente, oltre alla natura, qualità e quantità dei beni, i dati necessari per identificare il soggetto destinatario dei beni medesimi e la causale del trasferimento.
La vendita con riserva di gradimento può comportare anche il trasferimento di beni in Paesi membri dell’UE, come nel Nostro caso.
L’art. 39, co. 1, DL 331/1993, stabilisce che “(l)e cessioni intracomunitarie e gli acquisti intracomunitari di beni si considerano effettuati all’atto dell’inizio del trasporto o della spedizione al cessionario o a terzi per suo conto, rispettivamente dal territorio dello Stato o dal territorio dello Stato membro di provenienza”. Tuttavia, la disposizione sopracitata aggiunge che “se gli effetti traslativi o costitutivi si producono in un momento successivo alla consegna”, come nel caso delle vendite con riserva di gradimento, “le operazioni si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna”.
Operativamente, è buona regola formalizzare in un contratto o in un documento scritto gli accordi tra le parti in modo tale da determinare le condizioni di gradimento, i tempi e le eventuali modalità di restituzione della merce.
Successivamente, ai sensi dell’art. 50, co. 5, DL 331/1993, i movimenti relativi ai beni spediti nell’altro Stato membro a titolo non traslativo della proprietà devono essere annotati nell’apposito registro (cosiddetto registro di “carico e scarico”), in modo da poter vincere le presunzioni di cessioni non documentate. In caso di esito negativo dell’operazione di vendita con riserva di gradimento, al ritorno della merce, è necessario scaricare il registro, facendone apposita annotazione.
È opportuno, inoltre, emettere il documento di trasporto (DDT), sul quale annotare come causale “vendita con riserva di gradimento”.
In caso di vendita, cioè a fronte della manifestazione del gradimento da parte del cessionario o decorso il termine annuale senza la riconsegna dei beni, si dovrà emettere fattura intracomunitaria non imponibile a norma dell’art. 41, DL 331/1993, successivamente registrarla nei termini di legge, scaricare il registro annotando gli estremi della fattura emessa e compilare gli elenchi Intrastat con riferimento al periodo di registrazione della fattura, senza tener conto del momento in cui la merce è stata inviata.
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