Quesiti e approfondimenti

Disciplina I.V.A. estera per servizi investigativi

In merito, prima di venire ad illustrare quanto sopra, precisiamo alcune cose:

1)        ai fini dell’imposta sul valore aggiunto l’erogazione di servizi investigativi rientra nella categoria dei servizi c.d. “generici” di cui all’art. 7-ter del D.P.R. n.633/1972;

2)        nonostante la distinzione tra le ipotesi 1) e 2), nel caso di erogazione di servizi generici a privati al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, le stesse sono imponibili I.V.A. nel luogo del prestatore (ossia in Italia per il caso in questione), indipendentemente dal fatto che il cliente risieda all’interno dell’Unione Europea o al di fuori;

3)        in tutte le fattispecie che andremo a descrivere, così come nella generalità dei casi che possono presentarsi, è compito della società accertare la vera natura del soggetto committente, ossia che la prestazione avvenga nei confronti di soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione (B2B), o privati persone fisiche (B2C).

 

Di seguito le casistiche citate ad inizio quesito.

 

1. Privati persone fisiche residenti in uno Stato UE

L’erogazione di servizi generici (come quello investigativo) nei confronti di soggetti persone fisiche non esercenti attività di impresa, arte o professione, non costituisce giuridicamente un’operazione “intracomunitaria”, bensì una prestazione di servizi soggetta ad I.V.A. italiana ex art.7-ter, comma 1, lett. b), del D.P.R. n.633/1972. Di conseguenza, non rendendosi applicabile il meccanismo del “reverse charge” ex art. 17, comma 2, del D.P.R. n.633/1972, il quale presuppone la soggettività passiva all’imposta di entrambi i soggetti coinvolti, la società dovrà emettere fattura con applicazione dell’I.V.A. italiana (aliquota ordinaria 21%). Per la stessa ragione, l’operazione in esame non andrà riepilogata negli elenchi INTRASTAT di periodo.

 

2. Privati persone fisiche residenti in uno Stato Extra UE

Qualora il committente dell’operazione agisca in veste di privato persona fisica ed è residente in uno Stato non appartenente all’Unione Europea, l’operazione diviene imponibile I.V.A. in Italia, in quanto, in maniera identica a quanto detto sopra (art. 7-ter, comma 1, lett. b), D.P.R. n.633/1972), si applica la regola di imposizione del luogo di stabilimento del prestatore. La Vostra società, dovrà quindi emettere fattura con applicazione dell’I.V.A. italiana, anche in questo caso non rendendosi applicabile il meccanismo del “reverse charge” di cui all’art. 17, comma 2, del D.P.R. n.633/1972 per difetto della soggettività passiva di entrambi i soggetti facenti parte dell’operazione. Tali operazioni non vanno, in quanto non intracomunitarie, riepilogate negli elenchi INTRASTAT.

Se il soggetto committente risiede in uno dei Paesi c.d. “black-list”, individuati dal D.M. 04.05.1999 e dal D.M. 21.11.2001 (c.d. Paesi a fiscalità privilegiata) la società non deve provvedere alla comunicazione di tale operazione ai sensi di quanto disposto dal D.M. 30.03.2010 (comunicazioni black-list), dal momento che non si tratta di un operatore economico, così come identificato dall’art. 9, comma 1, della direttiva 2006/112/CE.

 

3. Soggetto passivo I.V.A. residente in uno Stato Ue

Le prestazioni di servizi rientranti nella categoria delle c.d. “generiche”, qualora erogate nei confronti di un soggetto passivo I.V.A. residente in uno Stato UE seguono la regola generale della committenza, ai sensi della quale sono imponibili nel Paese di residenza del committente (art. 7-ter, comma 1, lett. a), D.P.R. n.633/1972). Tale meccanismo, disciplinato dall’art. 17, comma 2, del D.P.R. n.633/1972 viene definito “reverse charge”: la società deve quindi emettere fattura senza applicazione dell’I.V.A., precisando nella stessa che si sta applicando il meccanismo in questione disciplinato dalla norma sopracitata. L’operazione, classificandosi come “intracomunitaria” dovrà essere poi riepilogata negli elenchi INTRASTAT di periodo.

A riguardo, prima di emettere fattura, è assolutamente necessario che il soggetto committente sia abilitato ad effettuare scambi intracomunitari in regime di non imponibilità I.V.A. Tale abilitazione va verificata attraverso la presenza della sua partita I.V.A. nell’archivio VIES (visibile anche attraverso il sito web dell’Agenzia delle Entrate): qualora la partita I.V.A. non sia presente nell’archivio significa che il committente non è abilitato all’effettuazione di scambi intracomunitari e pertanto ai fini I.V.A. è da considerarsi come un privato, con la conseguenza che è necessario emettere fattura con esposizione dell’I.V.A. italiana. In questo caso, non configurandosi un’operazione intracomunitaria, la stessa non deve essere riepilogata negli elenchi INTRASTAT di periodo.

Inoltre, precisiamo che vi sono alcuni Paesi, che sebbene appartenenti all’Unione Europea hanno un regime fiscale privilegiato (ad es. il Lussemburgo) ai sensi del D.M. 04.05.1999 e D.M. 21.11.2001, e le operazioni compiute con operatori economici aventi sede, residenza e domicilio in questi Paesi sono comunque oggetto di comunicazione ex D.M. 30.03.2010, di cui si dirà meglio al prossimo punto.

 

4. Soggetto passivo I.V.A. residente in uno Stato Extra-Ue

Nel momento in cui il soggetto committente del servizio sia un operatore economico residente in un Paese extra-UE, esercente attività di impresa, arte o professione, ai fini I.V.A. l’operazione è da considerarsi fuori campo ai sensi dell’art. 7-ter, comma 1, lett. a), del D.P.R. n.633/1972. In particolare, tenuto conto che i regimi fiscali dei diversi Paesi prevedono differenti sistemi di tassazione e di identificazione delle posizioni fiscali dei propri contribuenti, la società deve sempre e comunque accertarsi che si tratti di un operatore economico (indipendentemente dalla presenza o meno di un “Vat number” o di altro codice di identificazione fiscale).

In particolare, secondo la Direttiva UE 2006/112/CE un operatore economico è “chiunque esercita, in modo indipendente e in qualsiasi luogo, un’attività economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività”. Ai fini della verifica dello status di operatore economico si possono utilizzare come elementi probatori:

–        l’eventuale certificazione o il numero identificativo rilasciati dalle autorità fiscali competenti degli Stati attestanti lo svolgimento di un’attività economica (imprenditoriale, professionale o artistica) da parte del soggetto avente residenza in detti Stati;

–        la dichiarazione della controparte attestante lo svolgimento da parte della stessa di un’attività imprenditoriale, professionale o artistica.

Come si può ben intendere, l’intento del legislatore è quello di aver certezza che il soggetto committente ai fini I.V.A. eserciti effettivamente un’attività di impresa, arte o professione, tali da giustificare l’esclusione dall’imposta di tali operazioni, onde evitare possibili frodi di imposta. Infatti, se così non fosse l’operazione andrebbe fatturata con applicazione dell’imposta italiana.

Se il Paese di residenza, sede o domicilio, dell’operatore economico è inserito nella lista di cui ai D.M. 04.05.1999 e 21.11.2001 (c.d. Paesi “Black-list”) la società è tenuta a comunicare tali operazioni con apposito modulo da inoltrare all’Agenzia delle Entrate, ai sensi del D.M. 30.03.2010, entro l’ultimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento (trimestre o mese).

A riguardo precisiamo che il D.L. n.16/2012 ha inteso semplificare l’adempimento comunicativo  in questione introducendo una soglia minima di esenzione, pari ad Euro 500, al di sotto della quale non sussiste obbligo di comunicazione. Nonostante la novità legislativa, non è stato da nessuno chiarito se il limite dei 500 Euro sia da riferirsi a ciascuna operazione o all’ammontare complessivo realizzato nel periodo (trimestre o mese). Per prudenza, e sino a che l’Amministrazione finanziaria non faccia luce sulla cosa, consigliamo comunque di comunicare le operazioni qualora l’importo complessivo realizzato nel periodo di riferimento superi la soglia citata. Tant’è vero che non sono previste sanzioni a fronte di condotte in tal senso prudenziali.

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