Sul punto, prima di procedere oltre, è opportuno sottolineare che il commercio elettronico può essere diretto, o indiretto, e conseguentemente soggetto a diversa disciplina I.V.A. In particolare:
a) il commercio elettronico “indiretto” è riferito alla cessione di beni materiali, in cui le parti utilizzano lo strumento mediale per concludere il contratto ed eseguire il pagamento, salvo poi, in un secondo momento, spedire il bene utilizzando le vie tradizionali seguendo il sistema della “vendite per corrispondenza”, essendo basato su normali operazioni di importazione, esportazione, cessione ed acquisti intracomunitari a distanza.
b) il commercio elettronico “diretto”, invece, è quello riferito alla cessione di beni virtuali o di servizi (come ad esempio: fornitura di siti web, programmi, immagini, testi, informazioni, accesso a banche dati, fornitura di musica, film, giochi, formazione a distanza, programmi artistici, sportivi e culturali, …) che costituisce sempre e comunque una prestazione di servizi, e consente alle parti di concludere la transazione con scarico telematico del prodotto acquistato sotto forma di file digitale, con contemporanea esecuzione del pagamento in linea.
Alla luce di quanto appena illustrato, e delle informazioni fornite, è evidente che la prestazione in questione (acquisto on-line di foto per la realizzazione di catalogo) rientra a pieno nell’alveo del commercio elettronico diretto e, conseguentemente, classificabile come prestazione di servizi generica.
Di conseguenza, poiché inquadrabile come prestazione di servizi generica, deve applicarsi il disposto di cui agli articoli 7-ter e 17, comma 2 D.P.R. n. 633/72, e quindi l’operazione risulta rilevante ai fini I.V.A. per effetto dell’applicazione del criterio della “committenza”. Pertanto, il debitore d’imposta sarà l’acquirente nazionale del servizio (Alfa S.r.l.), che dovrà emettere autofattura, soggetta a IVA in base all’aliquota propria, in un unico esemplare, provvedendone alla registrazione tanto nel registro I.V.A. acquisti, quanto in quello delle vendite. Riteniamo in questo caso di procedere all’auto fatturazione e non all’integrazione della fattura, in quanto il fornitore del servizio è un soggetto extra comunitario, cui non è riconducibile alcuna posizione fiscale nel territorio europeo in quanto il suo codice identificativo (inizia per EU) non trova riscontro nell’archivio VIES, né nelle banche dati dei codici ISO.
Ovviamente, essendo un soggetto extra-U.E., la prestazione non dovrà essere riepilogata negli elenchi INTRASTAT di periodo.