Il Documento di trasporto ( art.1 c.3 D.P.R. n. 472/96) è un documento fiscale obbligatorio solo nel caso in cui si voglia utilizzare la fatturazione differita: esso non necessariamente deve accompagnare i beni ceduti, ma può anche essere spedito o inviato per corriere o per fax oppure può essere emesso sotto forma di documento informatico (Circ. Min. 6 dicembre 2006 n. 36/E).
Il DDT è inoltre utilizzabile per la movimentazione dei beni a titolo non traslativo della proprietà (in lavorazione, deposito o comodato o in dipendenza di contratti estimatori o di opera, appalto, trasporto, mandato o commissione), al fine di superare la presunzione di cessione dei beni stessi.
I fornitori che si avvalgono della fatturazione differita devono emettere il DDT intestato alla Società come indirizzo di fatturazione e al “magazzino di logistica” come indirizzo di destinazione, in quanto lo stesso magazzino è stato incaricato dalla società alla ricezione, custodia e smistamento per la vendita della merce.
In quanto documento fiscale obbligatorio, il DDT, in questi casi è soggetto all’obbligo di conservazione, previsto per i registri, i bollettari, gli schedari, i tabulati, le fatture e, in generale, per tutte le scritture aventi rilevanza tributaria, per un periodo minimo di 4 anni decorrenti dal 31 dicembre dell’anno in cui è stata presentata la dichiarazione alla quale si riferiscono le registrazioni. Il termine coincide con quello ordinario dell’accertamento ai fini delle imposte sul reddito. Ai fini civilistici, i soli imprenditori commerciali devono conservare le scritture per 10 anni a partire dall’ultima registrazione.
Nel caso in cui il magazzino di logistica riceva per conto della Società la merce e correttamente lo controfirmi per la presa in carico, lo stesso non è tenuto a conservare presso di sé il documento, anzi è tenuto a consegnarlo alla Società per la conservazione nel luogo in cui vengono tenute le scritture contabili.
Alla luce di questo, si può concludere che il DDT originale deve rimanere alla Società, in quanto rappresenta un allegato della fattura differita che la stessa riceve. Se richiesto dal “magazzino di logistica”, si può rilasciare a questo una copia del DDT senza obbligo di marca da bollo.
Infine, qualora il magazzino di logistica lo ritenesse opportuno, per vincere eventuali presunzioni di vendita di cui all’art.53 comma 1 del D.P.R. n. 633/72 da parte propria verso i clienti, può emettere un proprio DDT in cui sia indicata un’opportuna causale non traslativa della proprietà (vedi la circolare 249/E dell’11 ottobre 1996, paragrafo 10).
