Quesiti e approfondimenti

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Credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo per impresa costituita nel 2017

Ci è stato chiesto se una società costituita nell’anno 2017, precisamente in data 1° aprile 2017, possa beneficiare del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo ex art. 3, D.L. 145/2013.

Si ricorda che il primo comma dell’articolo sopracitato (comma così modificato dall’art. 1, comma 15, lett. a), L. 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2017), stabilisce che “a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2020, è attribuito un credito d’imposta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015.

In particolare, l’art. 3, co. 4, D.L. 145/2013 e l’art.  2, decreto ministeriale 27/05/2015 (“decreto attuativo”),  elencano  le attività  di  ricerca e sviluppo ammissibili  che  danno luogo al sostenimento di costi per  la  determinazione dell’eventuale credito d’imposta spettante; le spese eleggibili all’agevolazione in analisi sono, invece, descritte all’art. 3, co. 6, D.L. 145/2013.

Inoltre, si precisa che, in relazione alla quantificazione del credito d’imposta a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, lo stesso viene riconosciuto nella misura unica del 50% delle spese sostenute (per  le  imprese  con  esercizio  corrispondente all’anno solare sui costi sostenuti dal 2017) in eccedenza rispetto alla media annuale dei medesimi investimenti effettuati nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015, in riferimento a tutte le categorie di costi ammissibili.

Da quanto sopracitato, si evince che il periodo triennale per la formazione della media di riferimento resta fisso per tutti i 6 anni interessati all’applicazione dell’agevolazione e, per le imprese con esercizio corrispondente all’anno solare, è rappresentato dal triennio 2012-2014.

Per  quanto riguarda le imprese  in  attività  da  meno  di  3  periodi d’imposta (soggetti che, di fatto, non hanno un triennio di riferimento per il calcolo della media), l’art. 3, co. 2, D.L. 145/2013, stabilisce che “la media  degli investimenti  in  attività  di ricerca  e  sviluppo  da  considerare  per  il  calcolo  della spesa  incrementale  è  calcolata  sul minor  periodo  a decorrere dal periodo di costituzione”, ossia, come specificato dall’art. 5, co. 2, secondo periodo del decreto attuativo, “dalla data di costituzione” della società stessa.

Viceversa, per quanto concerne le imprese di nuova costituzione, la relazione illustrativa del decreto attuativo, nel rilevare che “la media di riferimento individuata dalla norma primaria per il calcolo della spesa incrementale resta fissa”, precisa che “per le imprese costituite successivamente al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014, la media di riferimento non potrà che essere pari a zero, in quanto anch’essa andrà calcolata con riferimento ai costi sostenuti nei periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015”.

Pertanto, come confermato dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 16/03/2016, n. 5/E, e, successivamente, da quella del 27/04/2017, n. 13/E, l’agevolazione trova applicazione pure nei confronti dei soggetti che intraprendono l’attività durante il periodo di vigenza della misura agevolativa (che, si rammenta, va dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31/12/2014 fino a quello in corso al 31/12/2020) i quali determineranno il credito di imposta in attività di ricerca e sviluppo avendo riguardo al valore complessivo degli investimenti ammissibili effettuati in ciascun periodo di imposta per il quale intendono beneficiare dell’agevolazione.

Nel caso in commento, dunque, l’impresa, costituita in data 1° aprile 2017 ed avente esercizio coincidente con l’anno solare, potrà beneficiare dell’eventuale credito d’imposta nello stesso esercizio 2017, applicando l’aliquota del 50% all’intero volume degli investimenti ammissibili effettuati nel medesimo anno, poiché, in questa situazione, non esistono valori di confronto (investimenti pregressi nel triennio 2012-2014).

Da ultimo, la Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 16/03/2016, n. 5/E, par. 3.1.2, chiarisce che, “agli effetti della corretta applicazione dell’agevolazione, devono considerarsi neocostituiti i soggetti in capo ai quali si verifichi l’effettivo avvio di una nuova attività imprenditoriale piuttosto che la continuazione di una vecchia attività in capo ad un “nuovo” soggetto” e che permane “il potere dell’Amministrazione di effettuare un sindacato “anti abuso” nel caso di imprese costituite durante il periodo di vigenza dell’agevolazione a seguito di operazioni di riorganizzazione aziendale.

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