Quesiti e approfondimenti

Credito d’imposta per gli investimenti nel mezzogiorno

Pubblicato su Plus Plus Fisco, IL Sole 24 Ore

D: Una società ha stipulato il 1.4. 2016 un contratto di locazione finanziaria per acquisizione di un impianto di sollevamento. A luglio 2016 è stata fatta richiesta per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel mezzogiorno legge 208/2015. Ad agosto 2016 la società ha ricevuto nulla osta per la compensazione del credito dall’Agenzia delle Entrate. Si chiede di sapere se il credito poteva essere compensato già in agosto 2016 oppure ripartendolo in quattro anni (durata contratto di locazione). Inoltre nel contratto di locazione è prevista opzione di riscatto da effettuarsi entro 90 giorni dal termine del contratto ossia gennaio 2020. Pena la decadenza del credito questa doveva essere effettuata prima della compensazione del credito?

R: Come indicato al paragrafo 6 della circolare n.34/E del 03.08.2016, “la compensazione del credito può essere esercitata a partire dal quinto giorno successivo alla data di rilascio della ricevuta attestante la fruibilità del credito. L’ammontare del credito utilizzato in compensazione, anche in più soluzioni, non può eccedere l’importo risultante dalla ricevuta dell’Agenzia delle entrate, pena lo scarto del modello F24”. Da quanto sopra riportato, si desume che il contribuente poteva utilizzare in compensazione già nel mese di agosto 2016 (a partire dal quinto giorno successivo alla data di rilascio della ricevuta attestante la fruibilità del credito) l’importo del credito, scegliendo liberamente se utilizzarlo tutto in un unico momento oppure in più soluzioni, in base alle proprie esigenze, senza doverlo ripartire in quattro anni, come prospettato dall’autore del quesito. Con riferimento al secondo quesito, infine, il paragrafo 8 della stessa circolare 34/E sopra citata dispone che è prevista la rideterminazione del credito nel caso in cui, con riferimento ai beni acquisiti mediante contratto di locazione finanziaria, non venga esercitato il diritto di riscatto entro il periodo di vigilanza (periodo che termina entro il quinto esercizio successivo a quello nel corso del quale i beni entrano in funzione). Ciò significa che: – il contribuente, a seconda delle proprie esigenze, poteva compensare il credito a partire dal mese di agosto 2016 e esaurirne l’utilizzo ben prima del riscatto del bene, – il contribuente non incorre nel rischio di rideterminazione del credito se, una volta entrato in funzione il bene, effettuerà il riscatto dello stesso entro il quinto esercizio successivo all’entrata in funzione del bene, nelle modalità e tempistiche previste dal contratto stipulato. Ipotizzando (come da quesito posto) che il bene sia entrato in funzione già nel corso del 2016, esercitando il riscatto entro i 90 giorni successivi al mese di gennaio 2020 non si incorrerà nella rideterminazione del credito.

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