In merito si sottolinea che per il 2013 rimangono validi tutti i criteri di detrazione IVA e deduzione IRES già noti e vigenti nel 2012: cioè detrazione IVA per la telefonia fissa del 100% (se l’inerenza all’attività d’impresa è totale) ed al 50% (comportamento consigliato) per quella mobile, mentre tutti costi vengono dedotti nella misura dell’80%.
In particolare, secondo quanto stabilito dall’art. 102 co. 9, TUIR (reddito d’impresa) i costi relativi all’ammortamento, locazione, noleggio e impiego di apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica sono deducibili, dal reddito d’impresa, nella misura dell’80%. La deducibilità limitata all’80% del costo sostenuto opera con riferimento:
a) ai costi (tra cui ammortamenti, canoni di locazione anche finanziaria e di noleggio, manutenzione) relativi a beni (materiali ed immateriali, ivi compreso il software) utilizzati per la comunicazione elettronica (quindi sia connessione telefonica, mobile e fissa, che connessione a internet) operata nell’ambito dell’attività d’impresa o professionale.
b) alle spese d’impiego relative ai beni di cui sopra, quindi ai costi dei servizi telefonici, ivi incluse le spese sostenute per l’acquisto delle ricariche telefoniche ovvero delle schede prepagate, e ai costi per i servizi di connessione a internet.
Si rammenta, infine, che, a partire dal 2008 l’IVA sulla telefonia mobile è diventata totalmente detraibile in linea di principio (come per la telefonia fissa) a condizione che il bene sia utilizzato interamente per l’attività d’impresa e di lavoro autonomo. La detrazione per i telefoni cellulari e per i servizi di telefonia mobile è consentita secondo i criteri ordinari previsti dall’art. 19 del D.P.R. n. 633/1972, ovvero in funzione dell’utilizzo del bene o servizio acquistato nell’esercizio d’impresa, arte o professione. Pertanto, qualora:
a) si sia in grado di dimostrare che tutte le spese di telefonia mobile sono riferibili interamente all’attività d’impresa, l’IVA si potrà detrarre nella misura del 100% (informazione che peraltro va indicata in dichiarazione nel quadro VA);
b) in tutti gli altri casi, quando l’utilizzo aziendale non è esclusivo, per la difficoltà di quantificare in maniera esatta l’uso aziendale e l’uso personale, un consiglio pratico potrebbe essere quello di detrarre l’IVA nella vecchia misura del 50% (si rammenta che una percentuale di detrazione superiore alla soglia del 50% va anche indicata da parte dei contribuenti in un apposito rigo della dichiarazione annuale IVA). Infatti la Finanziaria 2008, prevede che sino all’anno 2012, i controlli dell’Amministrazione finanziaria siano concentrati sui contribuenti che hanno detratto l’imposta in misura superiore al 50% . In pratica, per il Fisco, se si detrae l’imposta in misura non superiore al 50%, non ci si deve necessariamente procurare una documentazione probatoria.
Per quanto riguarda l’IVA sulla telefonia fissa (compresa connessione internet da PC), in linea generale l’imposta è pienamente detraibile, salvo non vi sia un utilizzo promiscuo così marcato, da rendere opportuna una rettifica al ribasso della soglia di detraibilità rispetto alle disposizioni di cui all’art. 19 D.P.R. n. 633/72.