Quesiti e approfondimenti

Correzione comunicazione errata lettera intento cliente

In particolare, alla luce della situazione delineata, non è più possibile procedere con il rinvio della comunicazione con segnalazione nel frontespizio di trasmissione “correttiva”, in quanto i termini per l’invio sono già ampiamente scaduti. Sul punto ricordiamo, infatti, che il c.d. “Decreto Semplificazioni” ha modificato il termine per la comunicazione telematica dei dati contenuti nelle dichiarazioni d’intento che passa dal 16 del mese successivo a quello di ricevimento della dichiarazione, al 16 del mese successivo rispetto alla chiusura del periodo di liquidazione in cui confluiscono le operazioni riconducibili alla lettera d’intento.

Di conseguenza, nel caso in esame poiché si è ricevuta la lettera d’intento il 10.09 e si è emessa fattura ex art. 8, co. 1 lett. c) D.P.R. n. 633/72 il 26.09, allora la comunicazione dei dati contenuti nelle lettera d’intento ricevuta doveva avvenire entro il 16.10 (cosa che peraltro è avvenuta in maniera regolare nel rispetto dei termini vigenti).

La problematica sollevata, però, nasce dalla non corretta esposizione dei dati all’interno della comunicazione che, purtroppo, non è riconducibile alla violazione meramente formale in quanto incide sulle attività di controllo degli Uffici dell’Amministrazione Finanziaria punibile, a norma dell’art. 7, co. 4-bis D.Lgs. 471/1997, con la sanzione amministrativa dal 100% al 200% dell’imposta non applicata.

Fortunatamente, l’inesattezza della comunicazione è sanabile mediante ravvedimento operoso a norma dell’art. 13, co. 1, lett. b) D.lgs. 472/1997 e, pertanto, con versamento entro l’anno dalla commissione dell’errore dell’importo pari ad 1/8 della sanzione minima dovuta, e cioè nel specifico caso pari ad Euro (YYYYY * 21%) : 8 = XXXX.

Ovviamente, è necessario che in concomitanza del versamento del ravvedimento si proceda anche con presentazione della comunicazione corretta dei dati della lettera d’intento ricevuta.

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