Quesiti e approfondimenti

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Controlli su documentazione esportazioni

Sul punto, premettiamo che i controlli sul DAE (documento di accompagnamento delle esportazioni) devono essere effettuati dall’esportatore, posto che la compilazione dello stesso è operata sì dalla dogana di esportazione presso cui vengono presentate le merci da esportare, ma in base a quanto dichiarato dall’esportatore stesso o da altri per suo conto (per es. dal trasportatore o dallo spedizioniere) all’atto stesso della presentazione della merce.

Questo vuol dire che l’esportatore o chi per lui non deve compilare il modello DAE ma deve assicurarsi che lo stesso riporti i dati esatti come dichiarati in dogana tramite il DAU (quest’ultimo infatti va compilato e presentato in dogana dall’esportatore o dallo spedizioniere incaricato).

 

Per quanto riguarda i controlli da effettuare sul DAE, le caselle che devono essere controllate con maggiore attenzione sono le seguenti:

a) casella 1 “Dichiarazione” prima sottocasella: identifica la tipologia dell’operazione, e se indicata la sigla “EX” significa che siamo in presenza di una dichiarazione di esportazione/spedizione definitiva, nel quadro degli scambi con i paesi e i territori situati fuori dal territorio doganale della Comunità, eccetto i paesi dell’EFTA.

b) casella 1 “Dichiarazione” seconda sottocasella: riporta il codice identificativo dell’operazione da effettuare e il relativo regime doganale, per cui se ad esempio è indicata la lettera “Z” si tratta di una dichiarazione in procedura domiciliata di accertamento;

c) caselle 2, 8, 14, 15, 15a, 17, 17a, 18: verificare che sia indicato il codice ISO del paese corretto;

d) casella 25 “Modo di trasporto”: deve essere indicato il metodo di trasporto, ad esempio se indicato il numero 4 significa “trasporto aereo” e se, eventualmente indicato sulla sottocasella “alla frontiera” il numero 3, significa che sino ad essa è arrivato mediante “trasporto su strada”;

e) casella 29 “Ufficio di uscita”: viene indicato il codice della dogana di uscita della merce, ultimo luogo di transito della stessa nel territorio comunitario;

f) casella 31 “Marche e numeri – N. contenitori – Quantità e natura”: viene indicato il numero, il codice del contenitore della merce (ad esempio se scritto CT significa “cartone”),  e la sua descrizione;

g) casella 33 “Codice delle merci”: in essa è indicato un numero che identifica la tipologia di merce trasportata (nomenclatura combinata); sono i c.d. codici TARIC della Tariffa Doganale Integrata, e sono consultabili online, all’indirizzo http://aidaonline3.agenziadogane.it/nsitaric/index.html;

h) casella 37 “Procedura”: viene indicato, con codici prefissati, il regime nazionale e comunitario per le quali le merci sono dichiarate all’esportazione. Ad esempio se è indicato il numero 1000 si tratta di “esportazione definitiva”;

i) casella 35 “Massa lorda” e 38 “Massa netta”: qui si deve verificare che i valori indicati corrispondano a quello che è effettivamente il peso lordo e netto della merce;

l) casella 44: in questa casella vanno indicate, seguendo le disposizioni emanate dall’Agenzia delle Dogane con circolare 22/D del 29.05.2008, le corrette codifiche della documentazione presentata a sostegno del DAE all’atto della registrazione della dichiarazione doganale. Sul sito dell’Agenzia delle Dogane (sezione click rapidi alla voce “Tariffa doganale – Taric – menù principali – certificati) può essere visualizzato l’elenco dei certificati/documenti che devono essere presentati a corredo della dichiarazione doganale, e per ciascuno di essi sono fornite le seguenti informazioni:

      – il codice del certificato, la relativa documentazione ed informazioni di supporto (ad es. validità);

      – gli elementi identificativi minimi obbligatori che devono essere indicati per ciascuno di essi;

      – l’eventuale possibilità, previa autorizzazione, di presentazione a posteriori.

Ad esempio se al DAE viene collegata la fattura di vendita (e lo deve essere obbligatoriamente), nella casella 44 dovrà essere indicato il codice N380 (fattura commerciale), il codice ISO dell’Italia IT, l’anno di emissione 2011, e infine il numero della fattura.

O ancora se per l’esportazione ci si avvale di un corriere espresso aereo, oltre all’indicazione della fattura di cui sopra, dovrà essere riportato il codice N741 (lettera di vettura aerea principale), il codice ISO dell’Italia IT, l’anno di emissione 2011, il numero della lettera di vettura e anche, perché richiesta, la quantità del documento.

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