Quesiti e approfondimenti

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Contributo pubblicitario evento sportivo – I.V.A.

Le spese di pubblicità e propaganda sono quelle sostenute dall’imprenditore al fine di portare a conoscenza della generalità dei consumatori l’offerta del proprio prodotto o servizio, nel tentativo di stimolare la formazione o l’intensificazione della domanda sul mercato. Tali spese, in genere, non sono gratuite ma sono conseguenti alla stipula di un contratto sinallagmatico tra due parti, con il quale una di esse si obbliga a pubblicizzare e/o propagandare il prodotto, il marchio, i servizi o, comunque, l’attività produttiva dell’altra che, a sua volta, si impegna ad una prestazione in denaro, o in natura, quale corrispettivo della prestazione ricevuta (Ris. Min. 17 settembre 1998 n. 148/E). Tra le spese di pubblicità si includono le spese di sponsorizzazione: si pensi alla squadra sportiva che ha l’obbligo di esporre il marchio dello sponsor sulla propria divisa o ai personaggi famosi, quali campioni sportivi e attori, che si obbligano a diffondere il nome dello sponsor durante lo svolgimento della propria attività (Ris. Min. 17 giugno 1992 n. 9/204).

Oltre a questa fattispecie generale di spesa, contenuta nell’art.108 co.2 del T.U.I.R., è prevista una normativa speciale (art. 90 della L. 289/2002) che dispone che si considerano comunque spese di pubblicità per i soggetti eroganti (quindi per presunzione assoluta), i corrispettivi in denaro o in natura di importo annuo non superiore a 200.000 Euro in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali e da enti di promozione sportiva (art. 90 c. 8 L. 289/2002). La presunzione in esame è subordinata alla sussistenza delle seguenti condizioni (Circ. Min. 22 aprile 2003 n. 21/E):

– i corrispettivi devono essere destinati alla   promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante;

– a fronte dell’erogazione, deve essere    riscontrata una specifica attività del beneficiario.

Quindi, se la spesa sostenuta rientra, in base alle sue caratteristiche, in una delle due fattispecie più sopra elencate, se ne conferma la piena deducibilità ai fini delle imposte dirette (IRES ed IRAP), e piena detraibilità dell’I.V.A. assolta sull’acquisto.

Infine, da un punto di vista meramente contabile, il costo sostenuto dovrà essere registrato all’interno della sezione B.7. di conto economico (tra i costi per servizi), in un mastrino rubricato ad esempio “spese di pubblicità e sponsorizzazione”, in base al criterio di competenza: questo vuol dire che, se la sponsorizzazione è legata ad eventi o manifestazioni che si svolgono in via continuativa per periodi superiori all’anno, il corrispettivo ed il costo sono da imputare in ragione del tempo di maturazione.

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