Quesiti e approfondimenti

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Contratto agenzia con soggetto svizzero

In particolare, per quanto riguarda il regime I.V.A., facciamo presente che la prestazione di intermediazione (agenzia) seppur resa in territorio nazionale da soggetto estero rientra a pieno titolo in quelle di cui all’articolo 7-ter D.P.R. n. 633/72, e cioè nel novero di quei servizi che seguono il criterio d’imponibilità I.V.A. secondo committenza. Di conseguenza, il soggetto estero emetterà fattura senza applicazione d’I.V.A., che sarà poi oggetto di reverse charge da parte della società. Vogliamo sottolineare, inoltre, che poiché la prestazione è resa da un soggetto extra U.E. (svizzero per l’appunto) non potrete procedere con mera integrazione della fattura, ma con emissione di autofattura in unico esemplare da iscrivere tanto nel registro delle vendite quanto in quello degli acquisti a norma dell’articolo 17, co. 2 D.P.R. n. 633/72 (sul punto circolare Ag. Entrate n.12/E/2010). Sempre da un punto di vista pratico, e senza prescindere dalle Vostre esigenze, la registrazione dell’autofattura potrà essere inserita in un registro sezionale I.V.A. appositamente dedicato.

 

Cogliamo, inoltre, l’occasione per sottolineare che la prestazione non dovrà essere riepilogata negli elenchi INTRASTAT di periodo in quanto resa da soggetto non comunitario ma, al contrario, dovrà essere esposta nelle comunicazione degli elenchi paesi Black List.

Per quanto concerne, invece, gli obblighi del sostituto d’imposta (ritenute d’acconto), facciamo presente che qualora l’intermediario non residente (agente svizzero) non si avvalga di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, le provvigioni corrisposte non sono tassabili in Italia e, quindi, non sorge alcun obbligo di effettuazione della ritenuta di cui all’art. 25-bis D.P.R. n. 600/73. Sul punto, ai fini della disapplicazione della ritenuta sulle provvigioni corrisposte agli agenti esteri, è bene che il preponente nazionale si accerti dell’inesistenza della stabile organizzazione dell’agente estero nel territorio nazionale.

Di conseguenza, consigliamo di acquisire idonea documentazione attestante lo status di soggetto non residente dell’agente estero, nonché l’assenza di una sua stabile organizzazione nel territorio dello Stato, nell’ottica di eliminare i rischi connessi alla mancata applicazione della ritenuta d’acconto.

Inoltre, per completezza sull’argomento trattato, per quanto riguarda gli aspetti contributivi, si fa presente che stando alle informazioni reperibili sul sito della fondazione ENASARCO, l’obbligo d’iscrizione contributiva è rivolto a tutti i soggetti che in qualità di agenti operano sul territorio nazionale per conto di preponenti italiane e/o estere che abbiano sede o una qualsiasi dipendenza in Italia.

Di conseguenza, saranno soggette a contribuzione solo le prestazioni di intermediazione rese dal soggetto straniero in territorio italiano, così come confermato in data odierna anche da un operatore della stessa fondazione ENASARCO. Ovviamente, il citato obbligo è limitato alle sole prestazioni di intermediazione rese in Italia: per quelle svolte all’estero non vige l’obbligo contributivo salvo il caso in cui l’agente abbia già aperto una posizione contributiva con data anteriore al 31.12.2003. Qualora le prestazioni siano rese nel territorio svizzero (o comunque non italiano) non sussiste alcun obbligo. 

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