Quesiti e approfondimenti

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Contabilizzazione prestazione di consulenza – Dichiarazione d’intento

1. Contabilizzazione fattura per prestazioni di consulenza

La fattura in esame ha come oggetto il compenso per una prestazione di servizi occasionale (ricerca di mercato) effettuata nei confronti della Vostra società da parte di un lavoratore autonomo, più precisamente un agente.

Ai fini contabili, al momento della ricezione della fattura, le scritture contabili (tralasciando l’Iva) da effettuare sono:

 

CE B.7    Consulenza                                         1500,00

SP C.II.5 Iva a credito                                         300,00

SP D.7    Debito v/Fornitore di servizi                                      1800,00

 

Al momento del saldo della fattura, si rileveranno le seguenti scritture:

 

SP D.7     Debito v/Fornitore di servizi              1800,00

SP D.12   Erario c/Ritenute Lav. Aut.                                         300,00

SP C.IV.1 Banca c/c                                                                1500,00

 

 

Entro il 16 del mese successivo si dovrà provvedere al versamento della ritenuta all’erario (codice tributo 1040):

 

SP D.12    Erario c/Ritenute Lav. Aut.                300,00

SP C.IV.1 Banca c/c                                                                300,00

 

Quanto ad ulteriori adempimenti, a parte gli obblighi di ordinaria registrazione della fattura ai sensi del D.P.R. n.633/1972 e di certificazione delle ritenute effettuate, non se ne rilevano di ulteriori. Premesso, infatti, che si tratta di un agente che svolge nei confronti della Vostra società una prestazione di servizi occasionale, non sussiste alcun obbligo ai fini Enasarco.

 

2. Regime di esportatore abituale: dichiarazione d’intento

Il D.P.R. n.633/1972, all’art. 8 (comma primo, lett. c), e comma 2), consente a coloro che effettuano cessioni all’esportazione ed operazioni assimilate, in presenza di determinate condizioni e nei limiti di alcune disposizioni, di poter acquistare e importare beni e servizi senza pagamento dell’imposta sul valore aggiunto. I soggetti che possono avvalersi di tale facoltà sono definiti correntemente “esportatori abituali”, e devono possedere determinati requisiti (status di esportatore abituale).

Per acquisire la qualifica di esportatore abituale il contribuente, nell’anno solare precedente, ovvero negli ultimi dodici mesi, deve aver registrato cessioni all’esportazione, cessioni intracomunitarie o altre operazioni assimilate, per un ammontare superiore al 10% del volume d’affari (Circ. Agenzia delle Dogane n.8/D del 27.02.2003). In tal caso, infatti, il soggetto assume lo status di esportatore abituale e può acquistare o importare beni e servizi senza pagamento dell’Iva nell’anno solare o nei dodici mesi successivi, nei limiti delle stesse operazioni attive registrate nel periodo di riferimento (c.d. plafond). In caso contrario, invece, il contribuente, non qualificandosi come esportatore abituale, non può utilizzare i relativi benefici.

Gli acquisti in regime di esportatore abituale possono riguardare sia quelli interni sia le importazioni che gli acquisti intracomunitari (sempre nel limite del plafond disponibile).

I soggetti che vogliono avvalersi di tale regime (sempre che la condizione di cui sopra sia soddisfatta) devono rilasciare a ciascun fornitore/prestatore o alla dogana competente un’apposita dichiarazione (“Dichiarazione d’intento”) da cui risulta la volontà dell’esportatore abituale di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell’Iva; detta dichiarazione deve essere spedita o consegnata al cedente anteriormente alla data di effettuazione dell’operazione e deve contenere, tra l’altro, l’indicazione:

a)              delle generalità del dichiarante, ivi compreso il numero di partita Iva e l’Ufficio Iva (delle Entrate, dove istituito) competente nei suoi confronti e del destinatario;

b)             dell’ambito temporale di validità, ovvero dell’ammontare massimo delle operazioni agevolabili.

La dichiarazione, oltre ad essere compilata in tutte le sue parti, deve essere numerata progressivamente per anno solare, annotata in apposito registro oppure in una specifica sezione nel registro delle fatture emesse o dei corrispettivi, entro 15 giorni dalla data di emissione o di ricezione. La stessa può riferirsi ad una sola operazione indicata nel modello ovvero a più operazioni effettuate nell’anno solare e fino a concorrenza di un determinato ammontare imponibile, oppure a più operazioni effettuate nell’anno solare entro un certo periodo di tempo. In ogni caso non possono mai superare l’anno solare.

Qualora, nel corso del tempo, l’esportatore abituale intenda incrementare l’ammontare del plafond disponibile già dichiarato al proprio fornitore/prestatore, egli deve inviare una nuova dichiarazione di intento.

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