Quesiti e approfondimenti

Contabilizzazione interessi e competenze rateizzazione cartelle esattoriali soggette a rateizzazione

Premettiamo che, relativamente alla quota capitale delle rate, costituita da varie imposte e tasse (ritenute IRPEF e addizionali comunali, contributi INPS, tassa rifiuti, multe codice della strada, tasse automobilistiche ecc.), dalle relative sanzioni, interessi e spese da recuperare, il pagamento della stessa va registrato contabilmente in avere come contropartita:

  • del conto di debito di natura tributaria, acceso nell’anno di competenza in stato patrimoniale, per quanto riguarda le imposte e le tasse
  • ad un unico conto denominato “imposte relative ad esercizi precedenti” nella voce “oneri straordinari” (voce E.21 del conto economico), per quanto riguarda sia le imposte e tasse di competenza di esercizi precedenti non iscritte in passato per errore (per le quali quindi attualmente non risulta un debito iscritto in stato patrimoniale), sia per le sanzioni interessi e spese di competenza di esercizi precedenti. Si precisa che tali oneri straordinari (sopravvenienze passive) sono indeducibili IRES per mancanza del requisito della competenza, e irrilevanti ai fini della base imponibile IRAP (quindi indeducibili).

 Per la quota relativa agli interessi di mora e agli interessi di dilazione, alla data del pagamento dovranno essere registrati nella sezione C.17. del conto economico (tra gli oneri finanziari) in due distinti mastrini appositamente creati, ed imputati per competenza e quindi soggetti ad eventuali scritture di rettifica di rateo di fine anno.

Se dal punto di vista contabile queste due tipologie di onere finanziario sono equiparate tra loro, diverso è il discorso in ambito fiscale. Infatti, ai sensi dell’art. 109, comma 7 del T.U.I.R. gli interessi di mora non rientrano mai nel novero degli interessi di cui all’art. 96 T.U.I.R. (cosiddetta deducibilità degli interessi passivi rispetto al ROL), in quanto concorrono alla formazione del reddito nell’esercizio in cui sono percepiti o corrisposti (criterio di cassa).

Diversamente e prudenzialmente si ritiene di far rientrare gli interessi di dilazione nell’ambito oggettivo di applicazione della norma che sancisce i limiti di deducibilità degli oneri finanziari (art. 96 T.U.I.R., test del ROL). Per tale disparità di trattamento fiscale è importante distinguere contabilmente i due tipi di interessi. Sempre in riferimento alla quota interessi (sia di mora che di dilazione), rileviamo che per quelli relativi al pagamento di tasse e sanzioni automobilistiche, l’Agenzia delle Entrate si è espressa assoggettandoli all’unico limite di deducibilità previsto dalla disciplina di carattere speciale dell’art.164 del TUIR (90% o 40%), ed escludendoli dalla disciplina generale dell’art. 96 del TUIR (Circ.18/06/2008 n.47/E).

Infine precisiamo che gli interessi passivi (in genere) sono irrilevanti ai fini della base imponibile IRAP (quindi indeducibili).

Infine, i compensi di riscossione dovranno essere contabilizzati per competenza alla data di sostenimento della spesa tra i “costi per servizi”, nella sezione B.7. del conto economico, in un apposito mastrino. Tali costi sono pienamente deducibili ai fini IRAP. Saranno, inoltre, pienamente deducibili ai fini IRES fatta eccezione per la parte che si riferisce a tasse e sanzioni automobilistiche deducibile solo parzialmente (al 90% o 40%).

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