In particolare, la quota del credito incassata rappresenta una sopravvenienza attiva, ovvero una variazione economica di reddito straordinaria positiva.
Le sopravvenienze attive sono disciplinate sotto il profilo fiscale, all’art. 88 del Tuir; secondo tale norma “si considerano sopravvenienze attive i ricavi o altri proventi conseguiti a fronte di spese, perdite o oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi e i ricavi o altri proventi conseguiti per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi, nonché la sopravvenuta insussistenza di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi”.
Le sopravvenienze attive concorrono alla formazione del reddito dell’esercizio e sono, pertanto, fiscalmente tassabili.
Con riferimento all’imposta regionale sulle attività produttive il principio contabile 29 precisa che le sopravvenienze attive, anche se classificate tra i proventi straordinari, concorrono alla determinazione della base imponibile Irap se correlate ad elementi rilevanti ai fini del valore della produzione di periodi di imposta precedenti o successivi. Pertanto, essendo le perdite su crediti espressamente escluse, ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. n. 446, dai componenti negativi classificabili nelle voci di cui alla lett. B) del comma 1 dell’art. 2425 cod. civ. risultando, quindi, indeducibili a fini Irap, le correlate sopravvenienze attive derivanti dall’incasso di un credito precedentemente ritenuto inesigibile non assumono rilevanza ai fini Irap.
Infine, ai fini di una maggiore chiarezza consigliamo di nominare il conto “Sopravvenienza attiva non tassabile IRAP”.
