I servizi dovranno trovare esposizione negli elenchi INTRASTAT di periodo sulla base del mese di riferimento in cui è avvenuta la loro ultimazione, ovvero in base all’emissione della fattura se anticipata.
A nulla, quindi, rileva la pattuizione con il fornitore circa eventuali scadenze temporali relative al pagamento della prestazione posteriori rispetto all’originaria erogazione del servizio.
Inoltre, sempre per quanto riguarda i servizi, il nostro sistema fiscale, ai sensi dell’articolo 12 D.P.R. n. 633/72 detta un principio fondamentale per l’individuazione delle operazioni accessorie, tra le quali vengono espressamente menzionati i trasporti, e cioè:
a) che vi sia un’operazione principale a cui collegare quella accessoria, al fine di completarla o renderla possibile;
b) che la cessione o la prestazione accessoria avvenga tra gli stessi soggetti dell’operazione principale;
c) che l’operazione accessoria o subordinata sia effettuata direttamente dal cedente o dal prestatore dell’operazione principale, ovvero per suo conto e a sue spese (c.d. mandato senza rappresentanza).
Ricorrendo, quindi, al concetto appena illustrato, è ovvio che anche per quanto riguarda gli adempimenti INTRASTAT di periodo, se il trasporto soddisfa e presenta i caratteri di accessorietà rispetto all’operazione principale indicati, dovrà essere esposto insieme al valore dei beni nella sezione “INTRA-bis” acquisti e/o vendite.
Diversamente, solo nel caso in cui il servizio di trasporto sia addebitato con distinta fattura da parte del vettore rispetto a quella di acquisto e/o vendita, non potendosi rinvenire i connotati tipici dell’accessorietà, la prestazione deve essere considerata completamente autonoma e riepilogata nella sezione INTRA-quater, relativa ai servizi.