Quesiti e approfondimenti

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Cessioni di beni forniti ai dipendenti dal datore di lavoro

Questa ipotesi, che tra l’altro sta assumendo una forte diffusione, riguardante beni o servizi, non rientranti tra quelli oggetto di propria commercializzazione, acquistati dall’impresa e ceduti ai dipendenti senza alcuna maggiorazione rispetto al costo d’acquisto, benché possa apportare dei benefici economici ai dipendenti dell’impresa, non configura una fattispecie di retribuzione in natura ai dipendenti, come tale annoverabile tra i c.d. “fringe benfits”, a condizione che il risparmio del dipendente non dipenda da contributi corrisposti a monte dal datore di lavoro per garantirgli prezzi di favore.

A giustificazione di questo, la dottrina ritiene che l’impresa, in questi casi, operi come capofila di un “gruppo d’acquisto”, potendo essa stessa beneficiare per gli acquisti in proprio di condizioni migliori (quindi come portatrice di un interesse economico proprio che la cooperazione con i dipendenti permette di conseguire meglio).

A ciò deve aggiungersi quanto sancito dall’Amministrazione finanziaria con circolare n.326/E del 1997, che in materia di “fringe benfits” ha escluso da quest’ultimi le somme destinate dal datore di lavoro alla costituzione di spacci aziendali (i successivi acquisti da parte dei dipendenti costituiscono mere operazioni commerciali e, quindi sono irrilevanti ai fini della tassazione del reddito di lavoro dipendente, anche se avvengono a prezzi scontati). Anche se la pronuncia in questione riguarda gli spacci aziendali, secondo la dottrina l’affermazione dell’Agenzia delle Entrate costituisce un’inequivocabile conferma che un’operazione effettuata a prezzi scontati non è sufficiente in sé stessa a presupporre reddito imponibile per il lavoratore dipendente (non trattandosi, quindi di “fringe benefits”).

Analogo discorso va fatto per le cessioni ad agenti, fornitori e altri soggetti, costituendo le stesse mere operazioni commerciali.

Dato che questo tipo di cessioni ai dipendenti ed agenti non rappresentano “fringe benefits” quanto piuttosto una serie di transazioni commerciali, sarà necessario, qualora la specifica attività assuma volumi rilevanti (e possiamo indicativamente stabilire tale soglia intorno ai 20.000 euro di acquisti annui), porre in essere tutti gli adempimenti che si rendono necessari per l’avvio di una nuova attività aziendale, in questo caso di commercio al dettaglio di prodotti di consumo di vario genere (autorizzazioni comunali, Registro delle imprese, Agenzia delle Entrate). L’avvio di una nuova attività, seppur “stagionale”, nel senso di essere svolta solo in alcuni periodi dell’anno, e comunque riferita alla sola parte che riguarda la rivendita a dipendenti e terzi (in quanto gli acquisti di beni finalizzati all’operazione a premio non rientrano nella nuova attività commerciale), comunque comporterebbe la necessità di una modifica dell’oggetto sociale, qualora lo stesso non prevedesse tale specifica attività.

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