Quesiti e approfondimenti

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CESSAZIONE DEL CONTRATTO DI AGENZIA: QUANDO SCADE IL DIRITTO DELL’AGENTE DI RICHIEDERE LE INDENNITA’ DI FINE RAPPORTO?

Le aziende che si avvalgono dell’opera di agenti di commercio si saranno probabilmente chieste quanto tempo ha l’agente per richiedere e pretendere il pagamento delle indennità di fine rapporto. Quando il contratto si interrompe per causa dell’azienda, l’agente ha infatti diritto alle indennità di fine rapporto, che sono:

  • Le indennità previste dagli A e C (Accordi Economici Collettivi) ossia:
    -FIRR
    -Indennità suppletiva di clientela;
    -Indennità meritocratica;
  • L’indennità prevista ex art 1751 del codice civile.

L’agente per richiedere le indennità di fine rapporto deve rispettare 2 termini: uno breve e uno lungo. Entro il termine breve di 1 anno, che decorre da quando cessa effettivamente il rapporto (non da quando parte il preavviso) l’agente deve, a pena di decadenza, fare richiesta scritta di pagamento delle indennità. Si tratta di una richiesta che non esige una particolare forma o contenuto, essendo sufficiente la semplice domanda di pagamento delle indennità, senza alcun’altra precisazione. E’ però opportuno che la comunicazione sia inviata all’azienda a mezzo PEC o a mezzo raccomandata a.r., e ciò al fine di fornire all’agente la prova dell’invio e del ricevimento da parte dell’azienda della richiesta di pagamento. Questo termine breve di un anno è disciplinato espressamente dall’art. 1751 del codice civile, che prevede che all’atto della cessazione del rapporto, il preponente è tenuto a corrispondere all’agente un’indennità se quest’ultimo ha procurato all’azienda nuovi clienti o se ha sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti già esistenti e l’azienda riceve ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari conclusi con tali clienti e si applica quindi alla richiesta dell’agente di vedersi pagata questa indennità. Il termine di decadenza di un anno, secondo la giurisprudenza più recente, si applica anche alla richiesta delle indennità previste dagli A.E.C. (FIRR, indennità suppletiva di clientela, indennità meritocratica). Il secondo termine è quello “ordinario” di 10 anni che incomincia a decorrere dalla cessazione del rapporto. Pertanto, una volta che l’agente ha interrotto il primo termine con l’invio di una comunicazione scritta (di regola, come detto, raccomandata o PEC al fine di dare la prova dell’avvenuta consegna all’azienda) ha poi 10 anni di tempo per agire.
Ovviamente, se l’agente non ha interrotto il “primo termine” di decadenza, non potrà invocare il secondo termine di 10 anni. Deve inoltre precisarsi che, diversamente dalla lettera diretta ad interrompere il termine di 1 anno di decadenza, quella idonea ad interrompere il termine di prescrizione, oltre a contenere la richiesta dell’agente del pagamento delle indennità di fine rapporto, deve anche contenere la “minaccia” che in mancanza provvederà a tutelare i propri diritti innanzi alle sedi competenti. Nel caso in cui l’agente avesse diritto all’indennità sostitutiva di preavviso, anche in questa ipotesi l’agente ha 10 anni di tempo per richiederlo.
Al preavviso, al contrario, non si applica il termine di decadenza di 1 anno, previsto per le indennità di fine rapporto, e quindi l’agente potrebbe attendere anche più di un anno prima di inviare la prima richiesta. Se l’agente durante il rapporto ha maturato diritti ad altro titolo, come ad esempio:
indennità di incasso
– rimborsi spese pattuiti e non pagati
– fissi provvigionali

Trattandosi di somme dovute con cadenza periodica, il termine di prescrizione in questo caso sarà di 5 anni come quello della prescrizione delle provvigioni. Nell’ipotesi invece di premi provvigionali, se si tratta di un riconoscimento “una tantum” il termine di prescrizione sarà pari a 10 anni. Qualora questi dovessero essere riconosciuti periodicamente, si applicherà il termine di “breve “di 5 anni. Chiarito quanto sopra, si precisa che l’indennità di fine rapporto è immediatamente esigibile sin dal giorno successivo alla cessazione del rapporto.

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