Quesiti e approfondimenti

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Capitalizzazione spese manutenzione beni di terzi

La casistica posta risulta alquanto articolata, in quanto, a fronte dell’installazione di nuovi macchinari si è colta anche l’occasione per procedere con interventi di manutenzione e miglioria sull’edificio che ospita l’azienda e tutt’ora detenuto in virtù di un contratto d’affitto (c.d. “manutenzioni su beni di terzi”). Nella disamina delle varie situazioni cercheremo, quindi, di procedere con ordine:

 

A)   INSTALLAZIONE DI NUOVI MACCHINARI

Il loro valore originario d’iscrizione deve essere comprensivo del costo d’acquisto, degli oneri accessori e di tutti quegli altri costi che l’impresa deve sostenere affinché l’immobilizzazione possa essere utilizzata. In linea di principio l’IVA non costituisce un elemento di costo, ma un credito verso l’Erario, salvo il caso di IVA indetraibile. Tra gli oneri accessori devono solitamente escludersi quelli finanziari che non possono concorrere alla determinazione del costo storico d’iscrizione, mentre a titolo esemplificativo, in caso di acquisto di impianti e macchinari, quali oneri accessori si possono ricomprendere le spese di progettazione, quelle di trasporto, eventuali dazi d’importazione, i costi d’installazione perizia e collaudo, il montaggio, la posa in opera e la messa a punto.

Stando alle informazioni ricevute, con riferimento a questa tipologia d’acquisto, affinché si possa procedere con la corretta installazione dei macchinari, si è reso necessario spostare prese e quadri elettrici di alimentazione. Poiché questi interventi si collocano all’interno di pavimentazioni e pareti di un edificio, gli stessi non potranno essere considerati ad incremento del valore dei macchinari acquisiti, ma dell’edificio. Poiché l’immobile non è detenuto in proprietà, questi interventi saranno comunque capitalizzabili, ma in un mastrino denominato ad esempio “Lavori su beni di terzi” tra le immobilizzazioni immateriali.

Questi valori, poi, dovranno essere ammortizzati in base alle indicazioni contenute nel principio contabile OIC n. 24, secondo cui: “… l’ammortamento di tali costi si effettua nel periodo minore tra quello di utilità futura delle spese sostenute e quello residuo della locazione, tenuto conto dell’eventuale periodo di rinnovo se dipendente dal conduttore”.

Sul punto, per il passato, riteniamo sia giustificabile il fatto di aver applicato aliquote di ammortamento più elevate non tenendo conto dell’eventuale alea di incertezza che contraddistingue il rinnovo del contratto d’affitto.

 

B)   MANUTENZIONI SU BENI DI TERZI

Sempre in base alle informazioni fornite, oltre all’acquisto di macchinari, si stanno realizzando alcuni interventi di manutenzione e miglioria sull’edificio.

Ai sensi del principio contabile OIC 16 (paragrafo D.I.b) quando si parla di manutenzioni e di riparazioni sulle immobilizzazioni materiali, occorre fare un chiaro distinguo tra costi capitalizzabili e spese di periodo. In generale, per costi di manutenzione si intendono tutti quei costi che vengono sostenuti per mantenere in efficienza le immobilizzazioni materiali al fine di garantirne l’utilità durante la vita utile stimata e la produttività originaria.

Per individuare i costi capitalizzabili e le spese d’esercizio, è bene tener presente la seguente distinzione tra:

a)    manutenzioni ordinarie: si tratta di quelle rappresentate da spese di natura ricorrente, finalizzate a mantenere i cespiti in un buono stato di funzionamento (a titolo esemplificativo: costi per la pulizia, la verniciatura, la riparazione ovvero la sostituzione di parti deteriorate dell’immobilizzazione). Proprio sulla base di queste caratteristiche, tali spese si imputano a conto economico nell’esercizio in cui si sostengono, e solitamente i materiali utilizzati per effettuare questa tipologia di manutenzione hanno un basso costo unitario e sono di uso ricorrente;

b)    manutenzioni straordinarie: si tratta di costi che comportano un aumento significativo e tangibile della produttività o della vita utile del bene cui si riferiscono. In questo caso, quindi, le relative spese rientrano tra i costi capitalizzabili.

Alla luce di queste considerazioni, e tenendo ben presente che il criterio discriminante principale affinché questa tipologia di spesa possa considerarsi ordinaria o straordinaria risiede nel fatto che il costo sostenuto debba apportare “un aumento significativo e tangibile della vita utile o della produttività del cespite” cui si riferisce, si potrebbe affermare che la demolizione ed il rifacimento di pareti divisorie siano sicuramente spese capitalizzabili. Diversamente, benché la tinteggiatura possa essere un intervento che non venga eseguito con una certa frequenza, può eventualmente aumentare il livello estetico dell’edificio, ma non certo la sua utilità futura e, di conseguenza, è qualificabile come “manutenzione ordinaria su beni di terzi” non soggetta a limitazioni particolari di deduzione ai fini delle imposte dirette. Si ritiene, però, che la sola tinteggiatura applicata alle pareti di nuova costruzione possa essere capitalizzabile.

Anche in questo caso, qualora gli interventi di manutenzione siano oggetto di capitalizzazione, allora gli stessi dovranno essere ammortizzati secondo quanto già illustrato al precedente paragrafo A) e, quindi, nel periodo minore tra quello di utilità futura delle spese sostenute e quello residuo della locazione, tenuto conto dell’eventuale periodo di rinnovo se dipendente dal conduttore.

 

C)   IMPIANTI, INSEGNE E SERRAMENTI

Con riferimento a questa tipologia di spesa, si tratta in linea di massima di interventi oggetto di capitalizzazione, previa formulazione di alcune considerazioni. In particolare, si dovrà verificare se gli impianti, i serramenti o l’insegna in questione, singolarmente considerati, possano o meno assumere una totale autonomia dal punto di vista sostanziale (applicazione dell’aliquota di ammortamento propria della categoria del bene), o se siano funzionalmente connessi al cespite (immobile) nel quale vengono implementati e, conseguentemente, soggetti all’applicazione dell’aliquota di ammortamento in base al periodo minore tra quello di utilità futura delle spese sostenute e quello residuo della locazione, tenuto conto dell’eventuale periodo di rinnovo se dipendente dal conduttore).

A titolo esemplificativo, un impianto di illuminazione costituito solo ed esclusivamente da cavi ed interruttori non gode di una propria autonomia funzionale, in quanto, se completamente svincolato dal fabbricato in cui è installato, non offre alcuna utilità; diverso, invece, il caso in cui l’impianto sia costituito da lampade, plafoniere o gruppi faro: tutti beni che singolarmente considerati godono di una propria autonomia. In maniera del tutto analoga anche l’insegna è un bene autonomo e, conseguentemente, iscrivibile tra le immobilizzazioni materiali nella categoria “altri beni”.

Diversamente, i serramenti, se presi singolarmente non godono di autonomia funzionale (difficile inserirli in maniera fondata nella categoria “mobili e arredi”) e, quindi, dovranno essere capitalizzati nel mastrino “Lavori su beni di terzi”, e successivamente ammortizzati secondo quanto più sopra specificato.

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