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Caparra acconto prezzo

Prima di procedere oltre, è bene ricordare che la caparra confirmatoria, a differenza del versamento a titolo di acconto, non riveste funzione di anticipazione del prezzo di vendita, ma assume valenza risarcitoria in caso di inadempimento contrattuale (sul punto si veda l’art. 1385 Cod. Civ.). Pertanto, la caparra confirmatoria è in linea generale esclusa dall’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto in quanto, assumendo mera funzione di garanzia del corretto adempimento di obblighi contrattuali reciprocamente assunti dalle parti, non è associabile né ad operazioni di cessione di beni, né tanto meno a prestazioni di servizi.

 

Diversamente, qualora alla caparra confirmatoria si voglia conferire anche la valenza di “acconto prezzo”, allora la disciplina I.V.A. ad essa applicabile cambia radicalmente. Infatti, secondo la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 197/E/2007, successivamente confermata dalla circolare della Direzione regionale della Lombardia 16 settembre 2011, n. 114394, in presenza di una clausola apposta al contratto, che preveda il versamento di una somma “… mediante imputazione al prezzo a titolo di caparra confirmatoria e acconto prezzo …” la stessa caparra assume anche la funzione di acconto.

Per essere ancora più chiari, affinché la somma versata a titolo di caparra confirmatoria possa configurarsi come anticipazione del corrispettivo pattuito, soggetta a IVA, è necessario che le parti attribuiscano espressamente alla predetta somma, in aggiunta alla funzione di liquidazione anticipata del danno da inadempimento, anche quella di acconto prezzo o anticipazione del corrispettivo.

In quest’ottica, quindi, la stessa caparra assume oltre alla funzione di garanzia, anche quella di acconto sul prezzo pattuito e, di conseguenza, il pagamento della stessa integra, a fini I.V.A., il momento impositivo ai sensi dell’art. 6, co. 4, DPR n. 633/1972. Sostanzialmente, solo quando alla caparra confirmatoria viene assegnata in maniera esplicita anche la funzione di “acconto prezzo” allora la stessa sarà soggetta ad I.V.A.

Assumendo rilevanza a fini I.V.A., ed in virtù dell’applicazione del principio dell’I.V.A. per cassa, è evidente che il momento del pagamento effettivo della caparra con funzione di “acconto prezzo” determinerà l’individuazione del periodo di competenza per procedere con la liquidazione della relativa imposta sul valore aggiunto, al pari dell’incasso di un ordinario acconto.

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