Nel panorama degli scambi internazionali, l’ottimizzazione della supply chain passa spesso attraverso la creazione di scorte presso il cliente o in magazzini di prossimità. Tuttavia, la gestione di questi stock solleva questioni complesse sotto il profilo dell’IVA e della contrattualistica. Con il recepimento della Direttiva “VAT Quick Fixes” (UE 2018/1910) tramite il D.Lgs. 192/2021, il quadro normativo italiano è mutato, introducendo una disciplina specifica per il call-off stock e ridefinendo i confini del consignment stock.
Inquadramento Contrattuale: le Differenze sostanziali
La vendita con effetti reali differiti è un sistema di vendita che permette al fornitore (cedente) di inviare una scorta di beni presso un magazzino situato solitamente in prossimità o presso la sede di un cliente, mantenendone la proprietà fino al momento dell’effettivo prelievo.
Civilisticamente, presenta forti analogie con il contratto estimatorio (art. 1556 c.c.):
- Il fornitore (tradens) consegna i beni.
- Il cliente (accipiens) ne acquisisce la disponibilità materiale ma non la proprietà.
- Il passaggio di proprietà avviene solo quando il cliente preleva il bene per utilizzarlo nella produzione o per rivenderlo.
Sebbene nel lessico nazionale i termini consignment stock e call-off stock siano stati spesso usati come sinonimi, la prassi internazionale e la nuova normativa UE operano una distinzione netta basata sulla disponibilità della merce:
- Call-off stock: È un accordo in cui il fornitore invia i beni in un magazzino situato in un altro Stato membro, a disposizione di un unico acquirente già noto fin dal momento della partenza della merce. La proprietà passa solo al momento del prelievo da parte del cliente per le proprie esigenze produttive o commerciali.
- Consignment stock: Si riferisce invece all’invio di beni presso un proprio deposito o un magazzino logistico all’estero, dove il fornitore mantiene il pieno controllo della merce e può decidere di venderla a più potenziali clienti. In questo caso, al momento dell’invio, l’acquirente finale non è ancora necessariamente individuato.
Focus sul Call-off Stock
Il regime del call-off stock rappresenta una fondamentale semplificazione per evitare al fornitore l’obbligo di identificazione IVA nello Stato di destinazione.
Il nuovo regime (D.Lgs. 192/2021)
Prima della riforma, l’invio di merce a un magazzino estero era considerato una “cessione a se stessi” (operazione assimilata), obbligando il fornitore ad aprire una partita IVA locale. Con il nuovo Art. 41-bis del D.L. 331/93, l’invio della merce non è più rilevante ai fini IVA se si rispettano determinate condizioni:
- Soggetti: Il fornitore non deve avere una stabile organizzazione nello Stato di destinazione.
- Destinatario: Deve essere un soggetto passivo identificato ai fini IVA nello Stato di arrivo.
- Tempistiche: Il trasferimento della proprietà deve avvenire entro 12 mesi dall’arrivo della merce.
- Adempimenti: Entrambe le parti devono tenere un apposito registro di carico e scarico e il fornitore deve compilare i modelli INTRA 1 (sezione specifica per il call-off).
In assenza di queste condizioni (ad esempio, se i beni restano invenduti dopo 12 mesi o se il destinatario cambia senza le dovute formalità), l’operazione diventa una cessione intracomunitaria ordinaria, con i conseguenti obblighi di identificazione.
Focus sul Consignment Stock
Se l’operazione non rientra nel perimetro del call-off stock (perché il fornitore spedisce merce a proprio rischio in un magazzino aperto a più clienti), si continua ad applicare il regime del trasferimento a se stessi. Il fornitore deve:
- Identificarsi ai fini IVA nello Stato di destinazione.
- Registrare un acquisto intracomunitario “assimilato” nello Stato di arrivo.
- Applicare l’IVA locale (o il reverse charge, se previsto) al momento della successiva vendita interna al cliente finale.
Analisi Comparativa
1. Identificazione dell’Acquirente e Finalità Strategica
La prima differenza risiede nella certezza del destinatario. Nel regime di Call-off Stock, l’identità dell’acquirente è nota e definita già al momento dell’inizio del trasporto dall’Italia. Si tratta di un’operazione mirata a un partner commerciale specifico. Al contrario, nel Consignment Stock (inteso come trasferimento a sé stessi), l’acquirente non è necessariamente individuato alla partenza: la merce viene inviata all’estero per costituire un hub logistico o uno stock di prossimità destinato a una platea di potenziali clienti non ancora definiti.
2. Obblighi di Identificazione IVA all’Estero
Sotto il profilo della compliance fiscale, il Call-off Stock rappresenta una fondamentale semplificazione: se vengono rispettati i requisiti normativi, il fornitore italiano non ha l’obbligo di identificarsi ai fini IVA nel Paese di destinazione. Diversamente, il Consignment Stock impone al fornitore l’apertura di una posizione IVA locale (tramite identificazione diretta o rappresentante fiscale), poiché l’invio della merce è configurato come un “acquisto intracomunitario assimilato” effettuato dal fornitore stesso nello Stato di arrivo.
3. Momento del Passaggio di Proprietà e Limiti Temporali
In entrambi i casi, il trasferimento della proprietà è differito rispetto alla consegna fisica, ma con regole diverse:
- Nel Call-off Stock, la proprietà passa al cliente al momento del prelievo dal magazzino, con il vincolo tassativo che tale evento avvenga entro 12 mesi dall’arrivo dei beni. Il superamento di questo termine fa decadere il regime di semplificazione.
- Nel Consignment Stock, il passaggio di proprietà avviene parimenti al momento della vendita locale, ma non vi è il limite rigido dei 12 mesi previsto dalla specifica semplificazione comunitaria (fermi restando gli oneri di gestione della partita IVA estera).
4. Oneri Amministrativi e Gestionali
La scelta dell’istituto impatta drasticamente sui processi amministrativi:
- L’adozione del Call-off Stock richiede la tenuta di registri di carico e scarico specifici e una puntuale compilazione dei modelli INTRASTAT (sezione relativa ai trasferimenti di beni in call-off).
- La gestione in Consignment Stock è decisamente più onerosa, comportando la gestione continuativa di una partita IVA estera, con l’obbligo di presentare dichiarazioni IVA locali, versare l’imposta nello Stato di destinazione e gestire la fatturazione interna secondo le regole fiscali del Paese estero.
Per CFO e Imprenditori, la scelta tra i due istituti dipende dalla strategia commerciale. Se si opera con un partner stabile e predefinito, il call-off stock garantisce un risparmio significativo in termini di costi di compliance fiscale estera. Qualora invece il magazzino serva come hub logistico per un intero mercato, il consignment stock resta la via obbligata, pur richiedendo una struttura amministrativa idonea a gestire posizioni fiscali estere.



