Quesiti e approfondimenti

Bolla doganale e spese ricerca e sviluppo

Con riferimento al credito d’imposta per “ricerca e sviluppo”, facciamo presente che ai sensi della Legge n. 191/2009, all’art. 2, co. 236 viene estesa la possibilità di fruizione di questa agevolazione fiscale anche agli esercizi 2010 e 2011. I dettagli e i criteri attuativi verranno demandati ad un apposito decreto ministeriale, che al momento non è ancora stato pubblicato: dalle indiscrezioni che trapelano dalla stampa specializzata l’assegnazione del credito d’imposta dovrebbe avvenire secondo modalità del tutto differenti rispetto al “click day” della volta precedente.

In linea generale, inoltre, salvo ulteriori disposti normativi, sono in vigore i dettami relativi alle spese di “ricerca e sviluppo” di cui alla precedente “edizione”. Di conseguenza, riprendendo il D.M. n. 76/2008 le attività di ricerca e sviluppo ammissibili per la fruizione del credito d’imposta saranno:

a) attività legate alla ricerca di base e a quella applicata;

b) sviluppo di prototipi anche commercializzabili;

c) spese per il personale impegnato nell’attività di ricerca e sviluppo;

d) costi della strumentazione delle attrezzature utilizzate per il progetto di ricerca e per la durata dello stesso;

e) i costi dei fabbricati e dei terreni utilizzati;

f) ricerca contrattuale, competenze tecniche, brevetti e consulenze;

g) spese generali supplementari direttamente imputabili al progetto di ricerca.

Stando, inoltre, alle delucidazioni fornite per la precedente “edizione” del credito d’imposta in “ricerca e sviluppo”, l’Amministrazione Finanziaria ha precisato che non è richiesto alcun trattamento contabile particolare, ammettendo al beneficio sia i costi capitalizzati, che quelli spesati in un unico esercizio.

Infine, facciamo presente che il credito d’imposta, pari al 10% delle spese sostenute in ricerca e sviluppo, è elevabile al 40% nel caso di costi riferiti a contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca.

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