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Applicabilità del regime I.V.A. per cassa prima adozione – lavoratore autonomo

Il regime I.V.A. per cassa è disciplinato dall’art. 32-bis D.L. 83/2012 e regolato con Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 21 Novembre 2012.

Il regime è riservato ad imprese e professionisti con volume d’affari non superiore ai 2 milioni di Euro e rende l’imposta esigibile dal momento del pagamento dei corrispettivi delle operazioni attive permettendo specularmente di esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA sugli acquisti dal momento del pagamento dei corrispettivi. Nel caso in cui sia effettuato un incasso parziale del corrispettivo, l’imposta diventa esigibile ed è computata nella liquidazione periodica limitatamente al corrispettivo incassato. In ogni caso l’imposta diviene esigibile decorso un anno dall’effettuazione dell’operazione a meno che cessionario o committente non siano stati assoggettati a procedure concorsuali, nel qual caso il limite di un anno non trova applicazione.

Tale regime contempla alcuni casi diesclusione per le operazioni attive, per le quali vigerà il regime ordinario:

–      le operazioni effettuate dai soggetti nell’ambito di regimi speciali IVA (ad es. regime del margine per beni usati, agenzie di viaggio, regime per l’agricoltura, etc..);

–      le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuatenei confronti di privati residenti o non residenti;

–      le operazioni effettuate nei confronti dei soggetti che assolvono l’IVA mediante il meccanismo dell’inversione contabile;

–      cessioni intracomunitarie o operazioni di cui agli articoli 8, 8-bis e 9 del D.P.R. n. 633 del 1972(cessioni all’esportazione, operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione e servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali), per le quali il cedente o prestatore nazionale non indica l’IVA in fattura e non è debitore della relativa imposta;

–      le operazioni nei confronti dello Stato o di Enti pubblici, Unità Sanitarie Locali, delle Camere di commercio, ecc., già soggette ad esigibilità differita (art.6, comma, 5 DPR 633/1972).

 

Si contemplano inoltre le seguenti esclusioni per le operazioni passive:

–      gli acquisti di beni o servizi soggetti all’imposta sul valore aggiunto con il metodo dell’inversione       contabile;

–      gli acquisti intracomunitari di beni;

–      le importazioni di beni;

–      le estrazioni di beni dai depositi IVA.

L’adozione del regime avviene con comportamento concludente, vale a dire inserendo nelle fatture relative alle operazioni attive la dicitura “IVA per cassa” e l’indicazione dell’articolo 32-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n.83.  La circolare 44/E del 26 novembre 2012 precisa che la mancata annotazione non inficia l’applicazione del regime purché il comportamento concludente sia altrimenti riscontrabile. A tal riguardo, posto che l’annotazione è considerata da detta circolare un “chiaro comportamento concludente”, si consiglia l’annotazione sulle fatture emesse non essendo esplicitamente suggerito altro comportamento concludente.

La comunicazione dell’opzione è effettuata nella prima dichiarazione IVA annuale successiva all’adozione. L’opzione ha effetto a partire dal 1° gennaio dell’anno in cui  è esercitata e vincola il contribuente per almeno un triennio salva la possibilità di revoca da comunicarsi nella Dichiarazione IVA successiva all’adozione. E’ chiaro che l’esercizio dell’opzione vincola ad applicare il regime a tutte le operazioni attive e passive effettuate, fatte salve le eccezioni per i casi di esclusione soprariportati.

Nel caso del Sig. Rossi pertanto può essere adottato il regime IVA per cassa fin dalla prima liquidazione trimestrale 2013, ricordando che tutte le fatture emesse dal 1 gennaio 2013 dovranno riportare l’annotazione sopraesposta, ad esclusione delle fatture emesse se rientranti nei casi di esclusione.

Relativamente alla posizione di Alfa Srl si ricorda inoltre che, essendo anch’essa in regime di IVA per cassa, il diritto alla detrazione dell’imposta relativa alle prestazioni riconducibili al Sig. Rossi potrà essere esercitato dal momento dell’effettivo pagamento del corrispettivo.

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