Quesiti e approfondimenti

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Annotazioni per fatture UE ed extra-UE

1)      Esportazione a cliente residente in Turchia

 

L’operazione in oggetto si qualifica come una cessione all’esportazione ex art. 8 comma 1 lett. b) D.P.R. n. 633/72. L’annotazione richiesta dall’art. 21 comma 6 lett. b) in luogo dell’ammontare dell’imposta è “operazione non imponibile”.

L’art. 8 al comma 1, lett. b) D.P.R. n. 633/72 disciplina le cessioni all’esportazione quando i beni vengono consegnati al cliente estero nel territorio italiano ed è il cliente estero che, direttamente o tramite terzi per suo conto, provvede a trasportare i beni al di fuori del territorio comunitario. E’, quindi, il caso in cui un operatore non residente (che in questo caso può essere esclusivamente un operatore economico e non un consumatore finale) provvede direttamente o tramite terzi per suo conto a ritirare la merce presso il cedente italiano, ovvero si fa consegnare i beni in un determinato punto del territorio italiano e cura, poi, entro 90 giorni dalla data di consegna, il trasporto e la successiva esportazione all’estero dei beni, allo stato originario e senza far eseguire lavorazioni o trasformazioni sugli stessi.

 

Inoltre, essendo stata stabilita per l’esportazione oggetto di disamina l’applicazione della clausola incoterms (EXW – ex works), in base alla quale si stabilisce che il cedente non si occupa affatto del trasporto della merce, non può che configurarsi in questo caso un’esportazione indiretta che giustifica il corretto richiamo all’art. 8, comma 1, lett. b) D.P.R. n. 633/72 (dicitura da esporre in fattura a giustificazione della non imponibilità I.V.A.).

Pertanto, riepilogando quanto affermato, l’operazione in questione si considera un’esportazione indiretta alle seguenti condizioni:

– che il trasporto o la spedizione fuori dal territorio UE venga effettuato direttamente dal cessionario non residente o tramite terzi per suo conto;

– che il predetto trasporto o spedizione avvenga entro 90 giorni dalla consegna dei beni da parte del cedente al cessionario non residente;

– che i beni vengano trasportati o spediti nello stato originario di acquisto (senza subire trasformazioni), risultante dalla fattura emessa dal cedente;

– che la cessione non avvenga tramite commissionari;

– che il cessionario sia un operatore economico e non un consumatore finale.

Quindi, trattandosi di esportazione indiretta di cui all’articolo 8, comma 1, lett. b) D.P.R. n. 633/72, teniamo a ribadire che la merce venduta dovrà uscire dal territorio comunitario entro 90 giorni dalla consegna al cliente o al terzo trasportatore da lui incaricato. Assume importanza a questo punto il possesso della documentazione attestante l’avvenuta esportazione entro il limite temporale suddetto.

 

2)      Cessione intracomunitaria a soggetto passivo residente in Germania

 

L’operazione in oggetto rappresenta una cessione intracomunitaria di beni ex art. 41 comma 1 lett. a) D.L. n. 331/93 e deve riportare le seguenti annotazioni:

  • – “Operazione non imponibile” ex art. 41 D.L. 331/93 comma 1 lett. a) (l’indicazione della norma nazionale è eventuale ai sensi dell’art. 46 co. 2 D.L. 331/93);
  • –   Numero di partita IVA comunitaria del cessionario.

3)      Cessione di beni a cessionario esportatore abituale

 

La cessione in oggetto, effettuata nei confronti di un soggetto passivo per il quale si sia ricevuta una dichiarazione d’intento per l’effettuazione di acquisti non imponibili ex art. 8 comma 1 lett. c), deve riportare l’annotazione “operazione non imponibile” art. 8 comma 1 lett. c).

 

4)      Prestazione di servizi (riparazione ) a committente residente in Polonia

 

L’operazione in oggetto rappresenta una prestazione di servizi generica, non soggetta a Iva ai sensi dell’articolo 7-ter, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 633/1972.

L’emissione della fattura è obbligatoria entro il 15° giorno del mese successivo all’effettuazione dell’operazione, con indicazione in luogo dell’ammontare dell’imposta dell’annotazione “inversione contabile” e della relativa norma di riferimento (art. 7-ter DPR 633/72). 

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