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Aliquota I.V.A. a cascata nelle opere di urbanizzazione

Ai sensi delle voci n. 127-quinquies, sexies e septies della Tabella A – parte III D.P.R. n. 633/72, sono soggette ad aliquota agevolata del 10%:

a)      le cessioni di opere di urbanizzazione primaria e secondaria di cui agli artt. 4 della L. 847/64 e 44 della L. 865/71 (tra queste rientrano gli spazi di verde attrezzato); (127-quinquies);

b)       la cessione di beni finiti, e non di materie prime o semilavorati, utilizzati nella costruzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria di cui sopra; (127-sexsies);

c)       le prestazioni di servizi dipendenti da contratti d’appalto relativi alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria di cui sopra. (127-septies);

Vogliamo precisare che la norma citata ha valore oggettivo, e si rende applicabile anche alle cessioni poste in essere da soggetti d’imposta diversi dalle imprese costruttrici (proprio come in questa situazione).

Di conseguenza, rispetto a quanto fin qui affermato, da parte del cliente può essere richiesta l’applicazione dell’aliquota I.V.A. agevolata del 10% per la fornitura di beni finiti, mentre la medesima pretesa non può essere avanzata nel caso in cui oggetto della cessione siano materie prime e semilavorate.

Ricordiamo, infine, che nel caso in cui si proceda all’emissione di fattura con esposizione dell’I.V.A. al 10%, dovrete essere in possesso di idonea documentazione comprovante la richiesta del vostro cliente. Nella fattura dovrà essere poi riportata la dicitura “aliquota agevolata secondo voce n. 127- sexies della Tabella A – parte III D.P.R. n. 633/72”.

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