Quesiti e approfondimenti

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AGGIORNAMENTI HR

 

CONTRIBUTO ADDIZIONALE NASPI: LE FATTISPECIE ESCLUSE

Circolare INPS n. 91 del 4 agosto 2020

Si illustra la disciplina delle esclusioni dal contributo addizionale NASpI, alla luce delle novità della Legge di Bilancio 2020. Sono fornite le istruzioni tecniche per l’operatività delle casistiche di esclusione, che vedono l’introduzione, dalle competenze del mese di settembre 2020, di nuovi codici <Qualifica3> per gestire le diverse fattispecie.

DURC: VALIDITÀ FINO AL 29 OTTOBRE 2020

I documenti attestanti la regolarità contributiva (DURC On Line), che riportano nel campo “Scadenza Validità” una data compresa tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 luglio 2020, conservano la loro validità fino al 29 ottobre 2020.

BENEFICI CONTRIBUTIVI TRA CONTRATTI “LEADER” E NON

Circolare INL n. 2 del 28 luglio 2020

In tema rappresentatività dei CCNL sono forniti ulteriori chiarimenti circa i benefici normativi e contributivi connessi al rispetto della contrattazione collettiva e, in particolar modo, della parte normativa dei contratti. Sono individuati alcuni istituti la cui disciplina è riservata esclusivamente ai contratti cd. “leader” e altre materie sulle quali tutti i CCNL possono intervenire.

REINSERIMENTO PERSONE CON DISABILITÀ: RIMBORSO DEL 60% AL DATORE

Sono fornite ulteriori istruzioni operative sul rimborso del 60% delle retribuzioni corrisposte dai datori di lavoro, impegnatisi ad adottare progetti di reinserimento di persone con disabilità da lavoro.

PROROGA DEI CONTRATTI A TERMINE: I PRIMI CHIARIMENTI

In merito al regime della proroga automatica dei contratti a tempo determinato e di apprendistato, introdotta nel DL Rilancio come convertito in legge, vengono date indicazioni sui contratti interessati dalla proroga e sui periodi di sospensione lavorativa.

LAVORO AGILE: NUOVA PROCEDURA SEMPLIFICATA DAL 1° AGOSTO 2020

Dal 1° agosto 2020 le aziende dovranno utilizzare una nuova procedura semplificata per comunicare al Ministero del Lavoro l’elenco dei dipendenti che svolgono l’attività in modalità agile.

I datori dovranno conservare gli accordi individuali sottoscritti con i lavoratori interessati, senza obbligo di inviarli al Ministero.

CASSA INTEGRAZIONE E RISPETTO DELL’OBBLIGO FORMATIVO DEGLI APPRENDISTI

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, in risposta ad una richiesta di parere pervenuta per il tramite dell’Ispettorato interregionale del lavoro di Milano, e acquisito il parere dell’Ufficio legislativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha fornito chiarimenti in merito alla formazione dell’apprendista nel periodo in cui lo stesso si trova in cassa integrazione.

In particolare, l’Ispettorato ha analizzato le seguenti fattispecie:

  • la cassa integrazione a zero ore, durante la quale la formazione dell’apprendista viene sospesa e
  • la sola riduzione dell’attività lavorativa, durante la quale l’obbligo di formazione può essere rispettato tramite la modalità e-learning o a distanza all’interno delle ore in cui la prestazione lavorativa viene resa regolarmente.

Per quanto concerne la sospensione dell’attività lavorativa per cassa integrazione a zero ore, l’INL ha precisato che non sussiste in capo al datore di lavoro l’obbligo formativo nei confronti dell’apprendista, in quanto è impossibile svolgere attività formativa nel momento in cui viene sospeso il rapporto di lavoro e, di conseguenza, la relativa formazione.

In tal caso, il datore di lavoro deve assolvere all’obbligo formativo per gli apprendisti nel periodo di proroga del rapporto di lavoro, come previsto dall’art. 2, commi 1 e 4, del D.Lgs 148/2015. Tali disposizioni includono, infatti, i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante tra i beneficiari degli ammortizzatori sociali e dispongono che “alla ripresa dell’attività lavorativa a seguito di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro, il periodo di apprendistato è prorogato in misura equivalente all’ammontare delle ore di integrazione salariale fruite”.

Nel diverso caso di riduzione dell’attività lavorativa, l’INL ha sottolineato che, ferma restando la proroga del contratto di apprendistato, il datore di lavoro ha la possibilità di attivare la formazione dell’apprendista nella modalità e-learning o FAD, durante le ore in cui la prestazione lavorativa viene svolta regolarmente, nel rispetto della regolamentazione regionale di riferimento.

 

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