Un cliente ha acquistato delle opere d’arte da un fornitore comunitario.
Il trattamento fiscale di tale acquisto dipende dal regime a cui ha sottoposto la cessione l’operatore comunitario regolarmente iscritto al VIES.
I regimi sono due:
- Acquisto con fattura con indicazione del regime del margine: tale regime si applica ai rivenditori al dettaglio, all’ingrosso, in forma ambulante che, per professione abituale, commerciano i beni predetti, nonché alle imprese ed ai professionisti che ne effettuano occasionalmente la cessione dei medesimi, tenendo presente che tali beni devono essere stati acquistati da soggetti “privati” in Italia o in altro Stato membro (ai fini procedurali si devono ritenere “privati” anche i soggetti passivi che non hanno potuto detrarre l’IVA all’atto dell’acquisto o dell’importazione a norma degli artt. 19, 19-bis1 e 19-bis2 del decreto Iva, nonché coloro che beneficiano, nel proprio Stato membro di appartenenza, del regime di franchigia previsto per le piccole imprese o che hanno assoggettato la cessione al regime del margine). Al riguardo, giova ricordare che l’art. 37, comma 2, del D.L. 41/1995 dispone che “Gli acquisti dei beni di cui all’art. 36, assoggettati al regime ivi previsto nello Stato membro di provenienza, non sono considerati acquisti intracomunitari …”. Di conseguenza, la fattura non dovrà essere integrata e registrata sui registri Iva ai sensi dell’art. 47 del D.L. 331/1993. La stessa dovrà, invece, essere registrata solo sul registro Iva acquisti, con espressa dicitura che trattasi di acquisto ai sensi dell’art. 37, comma 2, del D.L. 41/1995. Il presupposto della norma risiede nel fatto che il bene deve essere stato assoggettato nello Stato membro di provenienza al regime di cui all’art. 36 del D.L. 41/1995. Gli acquisti e le cessioni con applicazione del regime del margine costituiscono operazioni interne e non intracomunitarie salva l’opzione per il regime normale per operazioni con soggetti Iva comunitari. E’, però, obbligatoria la presentazione, a fini statistici, degli elenchi Intrastat se si è soggetti mensili.
- Acquisto con fattura con indicazione del regime intracomunitario: se il bene proviene da un soggetto passivo d’imposta che ha potuto detrarre l’Iva sull’acquisto originario, l’imposta sarà dovuta per intero nello Stato membro di destinazione (Italia), dopodiché le successive alienazioni seguiranno il regime ordinario degli scambi interni. Il cessionario intracomunitario, quindi, è tenuto ad integrare la fattura d’acquisto con l’Iva, che rileva contemporaneamente a credito e a debito, e a considerare l’imposta afferente la successiva cessione come dovuta. Se al cessionario interno è preclusa la possibilità di detrarsi l’Iva, la cessione ancora successiva segue le regole del margine. A questo proposito è da rilevare che l’IVA integrata sulla fattura d’acquisto non è “certamente” detraibile per l’acquirente, in quanto l’Amministrazione finanziaria (sostenuta da autorevole dottrina) ha sostenuto in passato la natura di spese di rappresentanza delle suddette opere (pareri del comitato antielusione del 19/2/2001, n. 1; del 3/4/2002, n. 4; del 29/10/2003, n. 11, del 24/2/2004, n. 1; del 5 maggio 2005, n. 8). Nella pratica può accadere, in altri termini, che il bene non abbia subito alcuna tassazione definitiva nel Paese di origine, in quanto appartenuto ad un soggetto di imposta che ha potuto beneficiare delle previste detrazioni. Il cessionario estero che rileva quel bene dall’originario detentore, riceve di contro una fattura passiva nella quale sarà esposta l’Iva. Nel momento in cui lo stesso cede quel bene verso un altro Stato membro, indicherà in fattura l’importo al netto dell’imposta assoggettandolo al regime dell’IVA intracomunitaria. L’acquisto in oggetto andrà dichiarato negli elenchi INTRASTAT, facendo attenzione agli effetti conseguenti sulla periodicità della comunicazione (passaggio dalla scadenza trimestrale a quella mensile, per esempio): riportiamo a riguardo quanto detto nella circ. A. E. del 18/03/2010 n. 14/E “come previsto dall’articolo 2, comma 4, del decreto, nel caso in cui il soggetto obbligato dovesse superare nel corso del trimestre la soglia di 50.000 euro, secondo le indicazioni sopra evidenziate, sarà tenuto a presentare gli elenchi con periodicità mensile, a partire dal mese successivo a quello in cui la soglia è stata superata. Esempi: … – il contribuente inizia l’attività il 1° gennaio 2011; – il 2 marzo 2011 supera la soglia di 50.000 euro; – il 25 aprile 2011 presenta l’elenco mensile relativo a gennaio, febbraio e marzo”.
Se la fattura d’acquisto è senza alcuna indicazione bisognerà richiedere informazioni a riguardo al cedente, l’operatore italiano, in altri termini, deve necessariamente adeguarsi al comportamento adottato a monte dall’operatore residente nello Stato membro di origine del bene.