In particolare, in base alla normativa comunitaria vigente, siamo in presenza di un ordinario acquisto intracomunitario di beni di cui all’articolo 46 D.L. n. 331/1993, e quindi soggetto alle ordinarie regole d’integrazione della fattura ed annotazione tanto nel registro I.V.A. vendite che in quello degli acquisti.
La stessa operazione, inoltre, dovrà trovare idoneo riepilogo all’interno degli elenchi INTRASTAT di periodo, nella sezione appositamente dedicata agli acquisti intracomunitari di beni, ma la stessa non avrà alcuna rilevanza ai fini della formazione del plafond.
Sempre rimanendo in ambito fiscale e relativi adempimenti, facciamo presente che nel caso in cui l’acquisto comunitario del veicolo avvenga con la finalità di adibire lo stesso a bene strumentale l’Agenzia delle Entrate con circolare n. 58/E/2008 ha chiarito che:
a) le imprese non sono tenute ad effettuare il versamento dell’imposta mediante modello “F24 I.V.A. auto U.E.”, non essendo un acquisto finalizzato ad una successiva ed immediata cessione come avviene, a titolo esemplificativo, per le concessionarie;
b) viceversa si è tenuti ad esibire o a trasmettere all’Agenzia delle Entrate la fattura o altro documento di acquisto, nonché una dichiarazione attestante l’oggetto dell’attività della Società e la volontà di utilizzare il veicolo acquistato ai fini dell’esercizio dell’attività medesima e non per la rivendita;
c) a conclusione dell’iter, l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate, svolti i vari accertamenti del caso, provvede a comunicare in via telematica i dati identificativi del veicolo al CED della Direzione generale della motorizzazione, consentendone in tal modo l’immatricolazione.
Ovviamente quanto appena illustrato vuole costituire un quadro normativo di riferimento, e ad esclusione del trattamento I.V.A., siamo certi che l’agenzia di pratiche auto presso la quale ci si rivolgerà sarà in grado di seguire l’Azienda passo passo nel rispetto degli adempimenti relativi all’immatricolazione del veicolo in questione.
Infine, per quanto riguarda il risvolto pratico-contabile dell’intera situazione, vogliamo attirare la vostra attenzione sul fatto che qualora il veicolo in oggetto non riesca a soddisfare ai requisiti essenziali affinchè lo stesso possa qualificarsi come “autocarro” a fini fiscali, allora non solo l’I.V.A. dovrà essere iscritta tanto nel registro I.V.A. vendite quanto in quello degli acquisti secondo le aliquote proprie di detraibilità (pertanto solo 40%), ma della relativa quota indetraibile si dovrà tener conto nell’iscrizione del costo storico a stato patrimoniale.
Contabilmente, quindi, il costo indicato in fattura dovrà essere registrato tra i cespiti a stato patrimoniale ed eventualmente incrementato del valore dell’I.V.A. indetraibile qualora il veicolo non riesca a soddisfare ai requisiti fiscali per la definizione dello stesso quale “autocarro”, benché possa essere immatricolato come tale.
