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Acconto I.V.A. per i soggetti che fuoriescono dal regime del c.d. “forfettino”

Sul punto si è soffermata l’Agenzia delle Entrate, che con la risoluzione n.157/E del 23 dicembre 2004 ha chiarito alcuni aspetti concernenti l’obbligo di versamento dell’acconto dell’imposta sul valore aggiunto, introdotto con l’art. 6 della legge 29 dicembre 1990, n.405, in scadenza al 27 dicembre, con particolare riguardo agli adempimenti posti a carico dei contribuenti che hanno adottato il regime fiscale agevolato delle nuove iniziative imprenditoriali (e quello delle attività marginali).

 

L’acconto I.V.A. è dovuto dai contribuenti tenuti a effettuare le liquidazioni e i versamenti periodici, con cadenza mensile o trimestrale. Al riguardo la norma prevede diversi metodi per calcolare l’imposta dovuta a titolo di acconto: il “metodo storico”, il “metodo previsionale” e il “metodo effettivo o analitico”.

Tanto premesso, la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n.157/E del 23 dicembre 2004 ha precisato che l’acconto d’imposta non è mai dovuto qualora non sia possibile determinare l’imposta con il “metodo storico”. Gli altri due metodi, infatti, sono alternativi al primo, e consentono al contribuente di versare a titolo di acconto un importo inferiore rispetto a quello emergente dal calcolo sul “dato storico”. Occorre, tuttavia, che esista sempre la possibilità di determinare il predetto “dato storico”, cui commisurare l’acconto o al quale raffrontare il “dato previsionale” o “analitico”.

Pertanto, atteso che i contribuenti che usufruiscono dei regimi semplificati di cui agli artt. 13 e 14 della legge n.388/2000 (tra cui quello delle nuove iniziative imprenditoriali) sono esonerati, per tutto il periodo di permanenza in detti regimi, dagli obblighi di liquidazione e versamento periodici dell’I.V.A., dovendo eseguire solo il versamento annuale e presentare la dichiarazione annuale, ne consegue che i medesimi contribuenti, nell’anno in cui fuoriescono da detti regimi, sono esentati dal versare l’acconto I.V.A.

Detti soggetti non hanno, infatti, a disposizione il “dato storico” (ossia la liquidazione del mese di dicembre o dell’ultimo trimestre dell’anno precedente) su cui calcolare l’importo dovuto a titolo di acconto, da confrontare con il “dato previsionale” (che tiene conto dell’ultima liquidazione periodica dell’anno in corso), o con il “dato analitico” (ossia il dato effettivo calcolato dalle scritture contabili del periodo).

La pronuncia è in linea con quanto già chiarito in passato dall’Amministrazione finanziaria, con comunicato stampa del 18 dicembre 1998, per i produttori agricoli che escono per la prima volta dal regime semplificato. In altre parole, i contribuenti in questione, così come i menzionati agricoltori che applicano per la prima volta il regime ordinario, sono equiparati ai soggetti che iniziano l’attività nel corso dell’anno e che sono esonerati dall’obbligo del versamento dell’acconto proprio perché, in tale evenienza, manca il riferimento “storico”.

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