Quesiti e approfondimenti

Disciplina IVA – Cessioni continuative di beni in esecuzione di contratti di somministrazione

Pubblicato su Plus Plus Fisco, Il Sole 24Ore

D: Un negozio di alimentari stipula apposito contratto di somministrazione continuativa (art. 1559 c.c.) di prodotti alimentari con una cooperativa che gestisce una mensa scolastica. Giornalmente un responsabile della cooperativa ritira la merce necessaria presso il negoziante senza che vi sia emissione di alcun documento (ddt, buono consegna o altro). Può il titolare del negozio limitarsi ad emettere mensilmente una fattura riepilogativa di tutte le forniture eseguite (art. 6, c. 2, lett. a), DPR 633/72) posto che il pagamento di tale fattura avverrà successivamente?

R: Ai sensi dell’art. 6, co. 2, lett. a), DPR 633/1972, il momento impositivo in caso di cessioni periodiche o continuative di beni in esecuzione di contratti di somministrazione si realizza con il pagamento e non con la consegna dei beni. In merito al quesito sottoposto, non è necessaria l’emissione da parte del titolare dell’esercizio commerciale del documento di trasporto disciplinato dall’art. 21, co. 4, DPR 633/1972, dal momento che vale il principio della fatturazione immediata entro il giorno del pagamento, non essendo prevista la metodologia della fatturazione differita. Alla luce di ciò, si ritiene corretto il comportamento adottato dal contribuente. Si evidenzia, però, che è necessario che vi sia un contratto scritto che riporti, ai sensi degli artt. 1559 e ss. c.c., gli elementi propri della somministrazione, ossia la continuatività o periodicità delle prestazioni e l’unità del rapporto (a tal riguardo, vedasi la Risoluzione del Ministero delle finanze del 28 febbraio 1992, n. 476283). Pertanto, in mancanza di apposito contratto scritto o della sussistenza delle condizioni della somministrazione, dovrà essere emesso o il documento di trasporto o la fattura, secondo le regole ordinarie.

 

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