Quesiti e approfondimenti

I bonus fiscali per gli investimenti delle imprese

Ci è stato chiesto quali siano le agevolazioni fiscali fruibili per l’eventuale acquisto di un impianto informatico da parte di una società. Il costo del suddetto bene strumentale è ripartito secondo le seguenti proporzioni: 1/3 hardware, 1/3 software e 1/3 costo di installazione.

Alla luce del quesito postoCi, riepiloghiamo di seguito i bonus fiscali di cui l’impresa può beneficiare.

In via preliminare, rammentiamo che l’ultima Legge di Bilancio (L. 232/2016) ha introdotto due nuove categorie di investimenti agevolabili per l’anno 2017:

(i)  investimenti effettuati in “beni materiali strumentali nuovi ad alto contenuto tecnologico (cd. beni industria 4.0), atti a favorire i processi di trasformazione tecnologica e digitale dell’azienda”. Tali beni sono specificamente individuati dall’allegato A annesso alla legge sopracitata e la loro acquisizione nel periodo agevolato dà diritto a una maggiorazione del costo, ai soli fini IRES, del 150 per cento, ai sensi dell’art. 1, co. 9, L. 232/2016;

(ii)  investimenti in “beni immateriali strumentali”. Tali beni qualificabili perlopiù come software sono elencati nell’allegato B alla Legge di Bilancio e, ai sensi dell’art. 1, co. 10, L. 232/2016, la loro acquisizione nel periodo agevolato dà diritto a beneficiare di una maggiorazione del costo, ai soli fini IRES, del 40%. Evidenziamo, tuttavia, che tale agevolazione è riservata alle sole imprese che abbiano in precedenza acquisito, sempre all’interno del periodo agevolato, uno o più beni materiali indicati nell’Allegato A, citato in precedenza.

In aggiunta, la medesima Legge di Bilancio per il 2017 (L. 232/2016):

(iii)  ha prorogato a tutto il 2017 il bonus fiscale per l’acquisto di beni materiali strumentali nuovi, in precedenza introdotto dall’art. 1, co. 91, della Legge n. 208/2015, il quale prevede una maggiorazione del 40% da applicare, in linea con le altre agevolazioni in precedenza descritte, alle quote di ammortamento e ai canoni di locazione finanziaria riferite al bene strumentale in oggetto.

Alla luce di quanto esposto, dalla verifica effettuata sulla base della descrizione fornita in relazione all’investimento che la società intende effettuare, l’impianto informatico non è ricompreso nell’elenco dei beni indicati nell’allegato A e conseguentemente lo stesso, sia per la parte materiale (hardware + relativa installazione) che per quella immateriale (software + relativa installazione) non rientra né nell’agevolazione di cui al precedente punto (i), né nella successiva agevolazione di cui al punto (ii).

Si fa tuttavia presente che il suddetto impianto informatico puó rientrare nell’agevolazione di cui al precedente punto (iii), prevista per l’acquisto di beni strumentali nuovi di natura generica.

Tale acquisto infatti, se effettuato nel corso del periodo agevolabile (ossia entro il 31 dicembre 2017 oppure entro il 30 giugno 2018 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione), può beneficiare della maggiorazione del 40 per cento del costo, in linea con il soddisfacimento degli ulteriori requisiti previsti dalla norma; in primis, il fatto di essere un bene strumentale materiale nuovo e possedere un coefficiente di ammortamento, ai sensi del D.M. del 31 dicembre 1988, non inferiore al 6,5%.

Per completezza, va evidenziato che allo stato attuale, per la specifica agevolazione di cui al punto (iii), non risulta ancora chiaro quale sia il corretto trattamento da riservare ai cd. “beni complessi”, ossia beni che prevedono sia una componente hardware che una componente software, le quali vengono cedute congiuntamente a fronte di un corrispettivo unitario.

Mentre, infatti, è pacifico che la componente hardware può beneficiare della relativa agevolazione in quanto la norma parla espressamente di investimenti in “beni materiali strumentali nuovi”, è invece più dubbio il trattamento da riservare alla eventuale componente software, qualora questa sia “incorporata” al bene materiale principale che viene venduto.

A tal proposito giova citare uno dei chiarimenti che è stato fornito da alcuni funzionari dell’Agenzia delle Entrate nel corso dell’Evento Telefisco 2017: in tale sede è stato chiarito che in caso di acquisto di un bene materiale di cui al precedente punto (i) a un prezzo unitario comprensivo del software necessario per il suo funzionamento, tutto il corrispettivo può beneficiare della maggiorazione del 150%, a condizione che il software in oggetto sia qualificabile come un software cd. “embedded”, ossia che sia un software acquistato con il bene stesso e che sia strettamente necessario al suo funzionamento.

A seguito di quanto evidenziato, seppure la delucidazione in oggetto non abbia riguardato in modo specifico anche l’agevolazione di cui al precedente punto (iii), riteniamo che la stessa sia estendibile anche all’ipotesi in esame; pertanto, la maggiorazione del 40 per cento del costo di acquisto è applicabile anche alla quota riferibile al software solo qualora quest’ultimo sia qualificabile come “embedded”, viceversa  se la natura del  software non è univoca, la maggiorazione del 40 per cento deve essere necessariamente applicata alla sola quota di costo riferibile alla componente materiale, determinata ai sensi dell’articolo 110 del T.u.i.r., come costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, quali spese di trasporto, installazione e collaudo.

Poiché la qualifica sulla natura del software in questione è strettamente legata a una valutazione di carattere tecnico, consigliamo di effettuare un confronto preliminare sul punto con il fornitore dell’impianto informatico.

Per maggiori informazioni rivolgiti ai nostri esperti di consulenza aziendale.

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