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ESONERO CONTRIBUTIVO: NOVITA’ PER GIOVANI A TEMPO INDETERMINATO

La Legge di bilancio 2017, approvata recentemente dal Senato, disciplina un nuovo esonero contributivo per le assunzioni di giovani a tempo indeterminato (anche in apprendistato), effettuate dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018.

Più precisamente, al fine di promuovere forme di occupazione stabile, è previsto che i datori di lavoro privati,

  • con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche in apprendistato, decorrenti dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018 (esclusi i contratti di lavoro domestico e quelli relativi agli operai del settore agricolo),
  • possano beneficiare, per un periodo massimo di 36 mesi, dell’esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a loro carico (esclusi i premi e contributi dovuti all’INAIL), nel limite massimo di 3.250 euro all’anno.

Rapporti di lavoro interessati dall’esonero

L’esonero spetta per le assunzioni a tempo indeterminato, effettuate entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo di studio, di studenti che abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro

  • attività di alternanza scuola-lavoro pari almeno al
  • 30% delle ore di alternanza previste dall’art. 1, comma 33, della Legge n. 107/2015 (120 ore per gli istituti tecnici e professionali e 60 ore per i licei), ovvero
  • 30% del monte ore previsto per le attività di alternanza all’interno dei percorsi di istruzione e formazione professionale erogati ai sensi del capo III del D.Lgs n. 226/2005, ovvero
  • 30% del monte ore previsto per le attività di alternanza realizzata nell’ambito dei percorsi di cui al capo II del DPCM 25 gennaio 2008, ovvero
  • 30% del monte ore previsto dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari;
  • periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.

Risorse disponibili

Il beneficio in esame sarà riconosciuto nel limite massimo di spesa di

  • 7,4 milioni di euro per l’anno 2017,
  • 40,8 milioni di euro per l’anno 2018,
  • 86,9 milioni di euro per l’anno 2019,
  • 84 milioni di euro per l’anno 2020,
  • 50,7 milioni di euro per l’anno 2021 e
  • 4,3 milioni di euro per l’anno 2022.

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