Con la presente siamo ad indicare le conseguenze in termini sanzionatori e i possibili rimedi nel caso di ricezione tardiva di una fattura emessa da un operatore intracomunitario per la sua prestazione, nei i confronti della società, di servizi generici ex art. 7-ter DPR 633/72.
In base all’art.6 dello stesso DPR, l’operazione di prestazione di servizi suddetta si intende effettuata nel momento in cui è ultimata o, se antecedente, nel momento in cui è pagata. Nel caso di specie riteniamo che l’operazione si possa ritenere effettuata alla data di emissione della fattura, cioè quando il fornitore, ultimata la prestazione, richiede le sue competenze (vedi circolare A.E. n. 35/E/2012, risposta 3.1); inoltre la fattura verrà pagata solo successivamente alla sua emissione.
Dalla data di ricezione della fattura decorrono i termini consueti di integrazione della stessa con IVA (previa conversione dell’importo in euro al tasso di cambio del giorno di effettuazione dell’operazione, in questo caso alla data della fattura), registrazione e dichiarazione negli elenchi INTRASTAT di competenza.
Non ricevendo la fattura dal fornitore, per evitare sanzioni relative al mancato assolvimento del meccanismo del reverse charge di cui all’art. 17 del DPR 633/72, l’art.46 co.5 del D.L. 331/1993 prevede la necessità di emissione della stessa fattura da parte della società (in sostituzione al fornitore) entro il giorno 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Non procedendo all’emissione della fattura e alla sua integrazione, registrazione e dichiarazione negli elenchi INTRASTAT, si è soggetti ad una sanzione dal 100 al 200% dell’imposta con un minimo di 258 Euro; precisiamo che tale violazione è sanabile tramite ravvedimento operoso, versando 1/8 della sanzione minima (pari a 32,25 euro) più gli interessi legali maturati, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA per l’esercizio in cui la violazione è commessa.
Per quanto riguarda gli elenchi INTRASTAT, l’Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 36/E del 21 giugno 2010 (Parte prima), ha fornito importanti precisazioni a riguardo, ossia:
1) non si dovranno utilizzare le sezioni di rettifica, cioè il modello INTRA-quinquies;
2) dovrà essere presentato il modello INTRA-quater indicando nel frontespizio il periodo in cui si sarebbe dovuta comunicare l’operazione;
3) si potrà procedere alla rettifica in via immediata senza attendere la scadenza relativa al periodo successivo.
In caso di mancata o tardiva presentazione di un modello INTRA, sono dovute – a seguito di controllo da parte della Guardia di Finanza, dell’Agenzia delle Dogane e dell’Agenzia delle Entrate – sanzioni di una duplice natura:
1) fiscale: disciplinate dall’art. 11, comma 4, D.Lgs. n. 471/1997;
2) statistica: disciplinate dall’art. 11, D.Lgs. n. 322/1989;
a seconda che le violazioni commesse interessino l’una, l’altra o entrambe le parti dei modelli.
Violazioni di carattere tributario: è bene ricordare che, per le violazioni di carattere tributario, trova applicazione la disciplina agevolata del così detto ravvedimento operoso, mentre, per le sanzioni amministrative derivanti dall’errata indicazione dei dati di natura statistica, l’istituto non può necessariamente trovare applicazione. Quindi, il contribuente che per esempio nel corso dell’anno 2013 abbia omesso la presentazione del modello INTRA, potrà regolarizzare spontaneamente la propria posizione (entro il prossimo 30 settembre 2014) trasmettendo il medesimo modello nonché versando, a mezzo della delega di pagamento mod. F24 con codice tributo 8911 ed anno di riferimento 2013, l’importo di euro 64 pari ad 1/8 della sanzione minima di euro 516.
Violazioni di carattere statistico: le violazioni concernenti gli obblighi di indicazione dei dati statistici nei modelli INTRA trovano origine nell’art. 34 comma 5 del D.L. n. 41/1995; non avendo natura tributaria, le modalità di accertamento sono previste dalla Legge n. 689/1981 ed affidate agli uffici di statistica, e non possono essere oggetto di ravvedimento operoso.