Quesiti e approfondimenti

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cessione ad imprenditore autonomo sloveno

Con riferimento al quesito posto in merito agli obblighi connessi ad un’operazione di cessione di beni ad un imprenditore sloveno, va innanzitutto verificato se il soggetto rientra tra gli operatori economici sottoposti al regime giuridico delle “piccole imprese” ai sensi degli artt. 281 – 292 della Direttiva 2006/112/CE. Se così fosse, troverebbe applicazione la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 36/E del 21/06/2010, la quale al punto 4 stabilisce che se un soggetto passivo d’imposta italiano cede dei beni ad un operatore di altro Stato membro, sottoposto al regime delle piccole imprese, l’imposta è dovuta nello Stato membro di destinazione del bene e quindi il cedente italiano emette fattura senza addebito d’imposta ai sensi dell’art. 41 del D.L. n. 331 del 1993 e compila l’elenco delle cessioni intracomunitarie di beni.

Detto ciò, si pone tuttavia l’accento sulla necessità di verificare l’iscrizione del cessionario al VIES (VAT Information Exchange System), obbligatoria anche per gli operatori economici sottoposti al regime giuridico delle piccole imprese. Trattasi di una banca dati di rango europeo, visibile da tutte le Amministrazioni finanziarie dei Paesi appartenenti alla UE, che include le informazioni riguardanti tutti i soggetti titolari di una identificazione ai fini IVA in ambito europeo. La banca dati è stata pensata e creata per consentire a tutti gli operatori commerciali residenti nella UE di conoscere se i propri interlocutori commerciali abbiano o meno una soggettività passiva ai fini IVA.

In assenza di iscrizione alla banca dati VIES, le operazioni poste in essere non possono, infatti, essere qualificate “operazioni intracomunitarie” e, pertanto, vige l’obbligo prioritario di verificare la presenza del cessionario o committente nell’elenco VIES. Dato che dalle verifiche effettuate è emerso che il cliente sloveno non è iscritto al VIES, non potrà essere emessa fattura senza addebito dell’IVA ai sensi dell’art. 41 del D.L. n. 331 del 1993. L’operazione andrà, invece, qualificata come operazione “interna” ed assoggettata ad IVA in Italia.

Per completezza si rileva che la fattura, non essendo relativa ad un’operazione intracomunitaria, non dovrà essere inclusa nell’elenco delle cessioni intracomunitarie di beni.

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